Compenso amministratore di condominio
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Il Tribunale di Napoli con la sentenza n. 7399 del 20 agosto 2021, ha stabilito che l'amministratore di condominio che non ha adempiuto diligentemente il contratto di mandato, non ha alcun titolo per chiedere il pagamento del compenso, per gli anni in cui si è reso inadempiente, anche qualora detto compenso fosse stato indicato in modo certo nel verbale di nomina ex art. 1129 co. 14 c.c.
Il fatto
Un Condominio in Pozzuoli (Na), faceva opposizione a decreto ingiuntivo, con il quale gli veniva ingiunto di pagare una somma per compensi non pagati all'amministratore ricorrente, relativi alle annualità 2011-2016.
Secondo il condominio, tali compensi non erano dovuti all'amministratore per i seguenti motivi:
1) per non aver mai convocato l'assemblea per l'approvazione dei rendiconti, dal 2011 al 2015;
2) per non aver consegnato tutta la documentazione all'amministratore subentrante, una volta cessato dalla carica,
3) perché l'opposto aveva regolarmente ricevuto il pagamento del compenso relativamente agli anni 2012, 2013 e 2014.
Inoltre, il Condominio proponeva domanda riconvenzionale, tenuto conto della grave negligenza dell'amministratore ex art. 1130 c.c. e pertanto chiedeva la restituzione dei compensi ingiustamente percepiti per gli anni 2012, 2013 e 2014. Concludeva chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo opposto e condannare l'amministratore alla restituzione della somma.
L'amministratore nel costituirsi in giudizio, contestava tutto quanto chiesto e dedotto dal condominio, precisando che i condomini erano stati sempre morosi dal 2012, e per tale motivo era stato costretto a proporre ricorso per la nomina di un amministratore straordinario, che poi veniva nominato dal Tribunale.
L'amministratore concludeva chiedendo il risarcimento ex art. 96 c.p.c., per lite temeraria.
La decisione
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Il Giudice partenopeo evidenzia subito che non vi è alcuna prova documentale, né che l'amministratore abbia "annualmente" predisposto il bilancio ed il relativo piano di riparto, né che lo abbia comunicato ai condomini e convocato la relativa assemblea per la sua approvazione, così come richiesto dall'art. 1130 n.10 c.c. e la cui inottemperanza è causa di revoca automatica dell'amministratore, in quanto ritenuta ex lege "grave inadempienza" ai sensi dell'art. 1129 comma 12, n. 1 c.c.
L'opposto amministratore non ha prodotto alcuna convocazione per l'approvazione dei rendiconti relativi agli anni 2012-2015, regolarmente comunicata e ricevuta dai condomini, nè alcun verbale di assemblea, magari andata deserta. Non vi è nemmeno la benchè minima prova documentale della richiesta da parte dei condomini di rinviare le assemblee regolarmente convocate, così come sostenuto dall'opposto.
Quanto poi alla lamentata morosità dei condomini, l'amministratore non può porla a giustificazione delle sue inadempienze, atteso che in caso di morosità egli aveva il dovere di promuovere azioni giudiziarie per il recupero delle quote condominiali, così previsto dall'art. 63 disp. att. c.c. Pertanto, sussiste anche sotto questo profilo, una sua "grave" inadempienza.
Contratto di mandato inadempiuto
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Tuttavia, è incontestabile che l'amministratore non ha adempiuto diligentemente il contratto di mandato.
Di conseguenza, non ha alcun titolo per chiedere il pagamento del compenso, per gli anni in cui si è reso inadempiente, anche qualora detto compenso fosse stato indicato in modo certo nel verbale di nomina ex art. 1129 co. 14 c.c.
In conclusione, l'opposizione è stata accolta, il decreto ingiuntivo revocato, nonché accolta anche la domanda riconvenzionale proposta dal condominio e l'amministratore è stato condannato anche alla restituzione della somma ricevuta a titolo di compenso per le annualità 2012, 2013 e 2014.
Con questa sentenza, il Tribunale di Napoli conferma il principio della Corte di Cassazione espresso nella sentenza n. 3892/2017.
Avv. Gianpaolo Aprea
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