- La giustizia in materia di comunicazioni elettroniche
- Come avviare un procedimento di conciliazione tramite la piattaforma ConciliaWeb
- Le fasi del procedimento
- Esito del tentativo di conciliazione
- Cosa fare in caso di mancato accordo
La giustizia in materia di comunicazioni elettroniche
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Se da un lato lo sviluppo dei mezzi di comunicazione ci ha fornito maggiori opportunità di vita e lavorative, dall'altro ha reso sempre più difficile i rapporti con coloro che gestiscono tale sistema, ossia gli operatori di telecomunicazioni (telefonia, internet, pay-tv). Pertanto, quando contattare il call center del proprio fornitore è impresa ardua e/o mandare un reclamo non è sufficiente per risolvere le incomprensioni, prima di ricorrere alla giustizia ordinaria è obbligatorio rivolgersi al Co.re.com per attivare la procedura di conciliazione. Il tentativo obbligatorio di conciliazione è un procedimento finalizzato ad agevolare l'accesso alla giustizia in materia di comunicazione elettroniche ed è disciplinato dal Regolamento di procedura approvato con la Delibera dell'AGCOM n. 173/07/CONS e dalla Delibera 353/19/CONS che ha introdotto la procedura telematica tramite piattaforma Conciliaweb.
Come avviare un procedimento di conciliazione tramite la piattaforma ConciliaWeb
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L'utente (cittadino, singolo o associato, persone giuridiche, Pubbliche amministrazioni) che ritiene di essere vittima della violazione di un proprio diritto in materia di telecomunicazioni, deve, in primis, presentare un reclamo formale all'operatore seguendo le modalità presenti in calce o sul retro della fattura.
Nel caso in cui quest'ultimo dovesse essere rigettato e/o non riscontrato, entro 45 giorni, prima di adire l'Autorità Giudiziaria ha l'obbligo di promuovere un tentativo di conciliazione presso il Co.re.com competente territorialmente ovvero dinanzi agli Organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi del D. Lgs. 28/2010.
A partire dal 01 marzo 2021, per avviare un procedimento nei confronti di uno o più operatori di comunicazioni elettroniche tramite la piattaforma ConciliaWeb, l'utente potrà creare il proprio account accedendo con le credenziali SPID ovvero, se dotato di CIE, utilizzando il sistema di identificazione "Entra con CIE". I medesimi, hanno, altresì, la facoltà di presentare le proprie istanze e gestire la relativa procedura per il tramite di un Soggetto accreditato (Avvocato e/o Associazione di consumatori).
Le fasi del procedimento
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La piattaforma ConciliaWeb, a seguito della registrazione dell'istanza, notifica alle parti l'avvio della procedura per l'esperimento del tentativo di conciliazione. Se le parti raggiungono un accordo transattivo tramite la procedura di negoziazione viene rilasciata un'attestazione dell'accordo raggiunto e il procedimento è archiviato.
In virtù della materia del contendere le conciliazioni si differenziano in:
- conciliazione in udienza: si svolge preferibilmente in web conference, tramite accesso alla stanza virtuale riservata (virtual room), ovvero mediante altre modalità di comunicazione a distanza;
- conciliazione semplificata: avviene mediante lo scambio non simultaneo di comunicazioni tra le parti e il Conciliatore.
Esito del tentativo di conciliazione
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Il tentativo di conciliazione si può concludere con un verbale di:
- mancata comparizione dell'istante e/o della parte convenuta;
- mancato accordo;
- accordo.
Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge n. 481 del 1995.
Cosa fare in caso di mancato accordo
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Nell'ipotesi in cui non si riesce a trovare un accordo in fase di conciliazione, l'utente, sempre tramite la piattaforma conciliaWeb, può attivare la procedura di definizione amministrativa della controversia.
Avv. Antonella Bua
avv.antonellabua@libero.it - tel. +39 348 22 30 370
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