La Cassazione conferma l'assegno divorzile nonostante la convivenza che, tuttavia, non è caratterizzata da un progetto di vita comune ma solo da una condivisione limitata del budget e della vita

Assegno divorzile se l'ex convive in maniera non stabile e continuativa

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L'assegno di divorzio a carico dell'ex coniuge va confermato nonostante la donna abbia intrapreso una convivenza con un altro uomo se tale rapporto non risulta caratterizzato da un progetto di vita comune, necessario per poter parlare di una vera famiglia di fatto, stante l'assenza di una convivenza stabile e continuativa e la presenza di una "una condivisione limitata del budget e della vita".


Con l'ordinanza n. 26682/2021 (qui sotto allegata) la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, ha così confermato la decisione impugnata da un uomo a carico del quale era stato posto l'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile nei confronti della ex moglie.


La decisione era stata adottata dal Tribunale nonostante la convivenza della donna, più o meno stabile, con un altro uomo in quanto il giudicante escludeva che tale rapporto fosse caratterizzato dal progetto di vita comune necessario per poter parlare di una vera famiglia di fatto

Limitata condivisione del budget e della vita

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Con riguardo a tale convivenza anche la Corte d'Appello conferma l'accertamento svolto dal giudice di prime cure. La Corte territoriale sottolinea come la coppia abbia una limitata condivisione del budget e della vita, e, nonostante il nuovo partner si fermi in modo frequente, anche la notte, a casa della donna, dall'altro trascorre la sua vita altrove, nella propria casa, da solo o con il figlio.

Il giudice di seconde cure conferma, inoltre, la spettanza dell'assegno divorzile anche in considerazione dell'incolpevole incapacità lavorativa della donna che, data l'età e l'annosa inesperienza, frutto presuntivo di una scelta coniugale condivisa, le rende oggettivamente assai difficile, se non impossibile, il rientro sul mercato del lavoro.

Innanzi alla Corte di Cassazione, l'ex marito tenta nuovamente di ottenere la revoca dell'assegno divorzile, in virtù del fatto che la convivenza intrattenuta dalla donna, che ha avuto origine prima della separazione e proseguita ininterrottamente anche dopo, integrerebbe una causa di esclusione dell'assegno.

La sua doglianza non trova però accoglimento in quanto egli si limita a contestare nel merito l'accertamento di fatto svolto dalla Corte d'Appello con riferimento all'assenza di una convivenza stabile e continuativa, ma non fornisce alcun elemento concreto in grado di provare la stabilita della predetta convivenza.

Gli Ermellini rammentano come il giudizio di cassazione si presenti come giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi.

In sostanza, si legge in sentenza, la Cassazione non è un giudice del fatto in senso sostanziale, in quanto esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione, senza poter riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa. Il ricorrente, dunque, non avrebbe dovuto limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata contrapponendovi la propria diversa interpretazione.

Riconoscimento dell'assegno: i parametri fissati dalle Sezioni Unite

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Quanto al riconoscimento dell'assegno, la Cassazione ritiene che la Corte d'Appello abbia applicato correttamente i principi stabiliti dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18278/2018, secondo la quale "il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sull'attribuzione che sulla quantificazione dell'assegno".

Pertanto, appare condivisibile il provvedimento impugnato nella parte in cui, lungi dal fondarsi su una mera equiparazione economica dei patrimoni dei due coniugi, ha al contrario tenuto conto della complessa situazione della ricorrente, precisamente della sua incolpevole capacita lavorativa dovuta al età e ai sacrifici compiuti per la vita coniugale, che le preclude il rientro sul mercato del lavoro.

Una situazione che è stata poi comparata e bilanciata con la circostanza che la donna è apparsa titolare di risparmi personali derivanti da una vendita immobiliare e con le risultanze fiscali relative alla posizione economica dell'ex marito. Dunque, il giudice a quo, da un lato, ha riconosciuto il diritto alla spettanza dell'assegno divorzile, ma dall'altro ha correttamente rideterminato la somma (in 400 euro) ritenendo che, alla luce della risultanze suddette, fosse eccessiva quella attribuitale dal primo giudice (900 euro).

Scarica pdf Cassazione Civile ordinanza 26682/2021

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