- Atti di bullismo in danno di un ragazzo fragile
- Per i bulli l'attore aveva già dei problemi
- Più gravi i fatti se uno dei bulli era un "amico"
Atti di bullismo in danno di un ragazzo fragile
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Da risarcire il danno morale provato da un ragazzo fragile e con problemi psichici, invitato a casa di un amico per giocare videogiochi e poi vittima di atti di bullismo da parte dei ragazzi. Il danno morale è tanto più grave non solo perché il ragazzo soffriva già di difficoltà relazionali e comportamentali a causa di problemi psichici e familiari, ma anche perché uno dei bulli era un ragazzo che la vittima considerava "amico". Questo rende odioso quanto commesso ai danni del giovane, perché ha incrinato la fiducia negli altri in un soggetto che già presentava problemi di relazione. Queste le interessanti conclusioni del Giudice Dott.ssa Valentina Vecchietti del Tribunale di Forlì, contenute nella sentenza del 23 settembre 2021 (sotto allegata).
La vicenda processuale
Divenuto maggiorenne, un ragazzo cita in giudizio tre ragazzi per chiedere il risarcimento dei danni che gli stessi gli hanno arrecato in seguito a un episodio verificatosi nel settembre 2015.
L'attore, con problematiche psichiche e di apprendimento, racconta di essere stato invitato a casa di un amico per giocare ai video giochi, senza sapere della presenza di altri due ragazzi. Quel pomeriggio, racconta l'attore, i tre ragazzi, lo hanno costretto a fare una doccia fredda completamente vestito, hanno inviato con il suo cellulare un messaggio volgare a una sua cara amico per screditarlo e isolarlo, lo hanno costretto a leccare uno sputo a terra, lo hanno preso a calci e pugni e infine lo hanno buttato fuori casa facendolo rotolare nel fango.
Durante quei gesti di violenza i giovani lo hanno minacciato anche con un coltello, lo hanno ripreso con il telefonino, intimandogli di non raccontare nulla dell'episodio perché in caso contrario gli avrebbero tagliato la gola e dato fuoco alla casa.
L'attore quantifica il risarcimento in € 70.000 per le lesioni fisiche (escoriazioni, lividi, rottura dell'apparecchio per i denti) e per il peggioramento del suo stato psicologico. La vittima ha dichiarato di aver avuto, dopo l'episodio, maggiori difficoltà relazionali e comportamentali, come documentato dalla perizia di parte agli atti.
Per i bulli l'attore aveva già dei problemi
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I convenuti forniscono una versione dei fatti diversa. Due in particolare dichiarano di essere stati meri spettatori dell'accaduto e che comunque l'attore ha scatenato la reazione violenta di uno dei ragazzi, tanto che l'ha colpito al volto con un pugno. Tutti in sostanza dichiarano poi che le problematiche relazionali e comportamentali dell'attore sussistevano già al momento dell'episodio, che quindi non ne è stato la causa. Manca quindi per i convenuti la prova del danno e del nesso di causa in relazione ai danni lamentati dall'attore, consistenti in un peggioramento delle proprie condizioni fisiche e psichiche.
Più gravi i fatti se uno dei bulli era un "amico"
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Il giudice, dopo avere visionato i documenti e ascoltato i racconti delle parti, accoglie la richiesta risarcitoria dell'attore, riducendo però l'importo richiesto a € 20.000,00.
Prima di tutto il giudice attribuisce a uno dei tre convenuti una responsabilità nella causazione dei fatti del 50%, mentre agli altri due del 25% ciascuno. Il giudice rileva al riguardo che "Entrambi sostengono, in questa sede, la propria sostanziale estraneità ai fatti di causa. È certo, peraltro, poiché espressamente dichiarato ed incontestato, che essi furono sicuramente presenti nel corso degli accadimenti patiti dall'attore e oggetto di causa. Orbene, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di concorso morale nel reato, - la presenza fisica allo svolgimento dei fatti integra un'ipotesi di concorso morale penalmente rilevante qualora si attui in modo da realizzare un rafforzamento del proposito dell'autore materiale del reato e da agevolare la sua opera, sempre che il concorrente si sia rappresentato l'evento del reato ed abbia partecipato ad esso esprimendo una volontà criminosa uguale a quella dell'autore materiale."
Per il giudice i due ragazzi non sono stati spettatori passivi ai fatti, non solo perché hanno ripreso tutto con il telefonino, ma anche perché la vittima ha dichiarato di essersi sentito attaccato dal gruppo. Il racconto dell'attore è sempre coerente e lineare su questo punto, per questo il giudice afferma "una responsabilità solidale di tutti i responsabili dell'illecito, ai sensi dell'art. 2043 e 2055 c.c."
Per quanto riguarda poi i danni lamentati dall'attore il giudice prima di tutto precisa che "È evidente che tali comportamenti, subiti dall'attore in quella occasione, qualificabili nel loro complesso come "atti di bullismo" e singolarmente quali minacce, percosse, atti di violenza privata e ingiurie, costituiscono illeciti, anche penalmente rilevanti, e certamente suscettibili di fondare una responsabilità risarcitoria anche in ambito civilistico, ex art. 2043 c.c. e 2059 c.c."
Passando però alle voci di danno lamentate il giudice ha modo di chiarire che nel caso di specie, anche dalla documentazione medica prodotta, non è dato accertare la presenza di un danno biologico risarcibile, anche perché la perizia prodotta è di parte.
Diverse invece le conclusioni relative al danno morale lamentato in quanto "l'attore ha riferito di avere provato angoscia, ansia, paura, a seguito dei fatti oggetto del giudizio, tutti elementi astrattamente riconducibili al pregiudizio morale di cui si domanda il risarcimento. Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti - Il danno morale costituisce … autonoma ipotesi di danno non patrimoniale risarcibile al verificarsi di determinati presupposti, collegato intimamente all'entità ed intensità della sofferenza e dotato di piena autonomia ontologica rispetto al danno biologico."
Il giudice valorizza in particolare il fatto che a fare del male all'attore sono stati dei ragazzi che lo stesso conosceva. Uno in particolare lo considerava "amico". Questo è un dato presuntivo in grado di far ritenere che l'attore abbia senza dubbio provato una grande sofferenza. " Il fatto ... del coinvolgimento negli eventi di un amico che, come da lui stesso dichiarato, era a conoscenza delle difficoltà dell'attore … rende i fatti ancora più odiosi anche per la capacità di minare la fiducia nel prossimo a danno di un soggetto che già presentava difficoltà nel rapportarsi con le persone."
Sofferenza ancora più grave anche per il fatto che si è aggiunta ad una situazione di disagio, personale, familiare e sociale del ragazzo, già molto difficile.
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Scarica pdf Tribunale di Forlì 23.09.2021• Foto: 123rf.com