Per la Cassazione, fino a quando la sentenza di divorzio non passa in giudicato alla ex moglie spetta l'assegno di mantenimento

Assegno di mantenimento fino a quando non scatta quello divorzile

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Fino a quando la sentenza di divorzio non passa in giudicato, i rapporti economici dei coniugi sono regolati da quanto stabilito in sede di separazione. Questo il principio ribadito dalla Cassazione nell'ordinanza n. 25635/2021 (sotto allegata).

La vicenda processuale

La Corte di Appello, riformando la decisione di primo grado, riconosce alla moglie un assegno di € 400,00 mensili, ponendolo a carico del marito.

Se la moglie prende la pensione il mantenimento non è dovuto

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L'uomo ricorre in Cassazione, innanzi alla quale solleva i seguenti motivi.

  • Per il ricorrente la Corte di Appello non ha preso in considerazione il valore degli accordi raggiunti con la moglie in sede di separazione, che hanno regolamentato definitivamente ed equamente i reciproci interessi patrimoniali. Per il ricorrente infatti, nel momento in cui i coniugi raggiungono un accordo in sede di separazione per regolamentare i loro rapporti economici futuri il giudice non dovrebbe riconoscere l'assegno di divorzio. La Corte inoltre non avrebbe applicato correttamente i principi sanciti dalle Sezioni Unite nella sentenza
    n. 18287/2018 poiché ha ravvisato erroneamente uno squilibrio economico tra i due, ritenendo il suo reddito assai superiore, quando in realtà la moglie non solo non ha rinunciato alle opportunità lavorative che le si sono presentate, ma la stessa beneficia anche di una pensione.
  • Con il secondo denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo, ossia che l'accordo di separazione ha previsto la regolamentazione del conguaglio successivamente allo scioglimento della comunione legale. Omettere questo fatto crea un vuoto nella disciplina dei rapporti patrimoniali dei coniugi.

Mantenimento fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio

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La Cassazione adita, dopo un attento esame delle doglianze sollevate rigetta il ricorso del marito per le seguenti ragioni.

Prima di tutto la Corte evidenzia, in merito alla mancata valorizzazione dell'accordo patrimoniale delle parti intervenute in sede di separazione, che in realtà la decisione della Corte sul punto non è viziata perché, conforme all'orientamento giurisprudenziale, che in diverse occasioni ha rimarcato la diversa natura, struttura e finalità dell'assegno di mantenimento

corrisposto in sede di separazione e di quello di divorzio. Ragion per cui, l'assetto economico della separazione è solo un indice di riferimento nei limiti in cui è utile per fornire elementi in più di valutazione.

Non è affatto vero poi che la Corte non ha rispettato i criteri sanciti dalla Su del 2018, che ha avuto il pregio di precisare che ai fini dell'accertamento della inadeguatezza dei mezzi o dell'incapacità del coniuge richiedente l'assegno di procurarseli da solo, rileva la valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, senza dimenticare il contributo dato da ciascuno alla formazione del patrimonio personale e familiare, la durata del matrimonio e l'età dell'avente diritto.

Principi che la Corte di Appello ha perfettamente applicato, valorizzando, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, non solo la diversità delle condizioni economico patrimoniali, ma anche la durata del matrimonio, superiore ai 30 anni, la dedizione alla famiglia della donna, che ha scelto per questo di lavorare part-time e l'importo assai modesto della pensione, di soli 550 euro. Condizione opposta a quella del marito, che gode di un reddito assai superiore.

Infondata la censura con cui il marito ha evidenziato che la moglie ha continuato a percepire l'assegno di mantenimento di 600 euro mensili anche dopo la maturazione del diritto alla pensione. L'assegno di divorzio, traendo la sua origine da un nuovo status delle parti, ha efficacia costitutiva che decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che risolve il vincolo coniugale. Per cui i provvedimenti emessi in sede di separazione continuano a regolare i rapporti tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.

Inammissibile infine il secondo motivo perché l'omesso esame di un fatto decisivo non può riguardare la clausola di una convenzione di separazione. L'omesso esame di un documento acquisito agli atti non integra poi il vizio denunciato di omesso esame, tanto più che, come già detto, l'assegno di separazione viene corrisposto fini a quando non viene determinato quello di divorzio.

Leggi anche L'assegno di divorzio

Scarica pdf Cassazione n. 25635/2021

Foto: 123rf.com
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