Il lavoratore assente dal proprio domicilio nel momento in cui viene effettuata la vista di controllo da parte dell'Inps perché recatosi da un medico specialista deve dimostrare, perché l'assenza possa essere giustificata, l'impossibilità di sottoporsi a tale visita al di fuori delle fasce orarie di reperibilità. E' quanto ha di recente osservato la Cassazione (Sent. 3921/2007) precisando che "l'assenza alla visita di controllo, per non essere sanzionata dalla perdita del trattamento economico di malattia ai sensi dell'art. 5, comma 14, del D.L. n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638, può essere giustificata oltre che dal caso di forza maggiore, da ogni situazione, la quale, ancorché non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale dell'assicurato, come la concomitanza di visite mediche, prestazioni sanitarie o accertamenti specialistici, purché il lavoratore dimostri l'impossibilità di effettuare tali visite in orario diverso da quello corrispondente alle fasce orarie di reperibilità".
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