- Alcoltest e dubbi sullo stato d'ebbrezza
- Interferenze sulla prova spirometrica
- Ritardo nel rilevamento
- Variazione dei valori accertati
Alcoltest e dubbi sullo stato d'ebbrezza
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Assunzione di farmaci che possono influire sul tasso alcolemico, accertamento etilometrico effettuato oltre un'ora dall'incidente, nonché i risultati identici dei due alcoltest effettuati a distanza di pochi minuti: tutti questi elementi inducono a ritenere sussistenti dubbi concreti sullo stato di ebbrezza dell'imputato. Senza contare l'assenza di omologazione dell'apparecchio utilizzato e le verifiche periodiche non effettate o effettuate in ritardo sullo stesso.
Sono questi gli elementi che hanno indotto il Tribunale di Genova, nella sentenza n. 3744/2021 (qui sotto allegata), a pronunciare l'assoluzione per insussistenza nel fatto nei confronti di un uomo imputato per guida in stato di ebbrezza, accogliendo cosi la richiesta formulata dal Pubblico Ministero.
In dettaglio, al prevenuto, vittoriosamente difeso dagli Avv.ti Mascia Maurizio e Mascia Guido del Foro di Genova, si contesta la violazione dell'art. 186, comma 2, lett. b) e commi 2-bis e 2-sexies del Codice della Strada.
L'uomo era stato sottoposto a controllo dopo che la polizia era intervenuta, di notte, sul luogo del sinistro stradale che lo aveva visto coinvolto in qualità di conducente di una vettura, non di sua proprietà, della quale aveva perso il controllo andando poi a urtare ripetutamente il guard-rail e poi un palo della luce. L'alcoltest aveva rilevato un tasso alcolemico 1,08 g/l alle 4:10 e di 1.08 g/l alle 4:17.
Interferenze sulla prova spirometrica
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A seguito dell'audizione di testi e consulenti, nonché acquisiti i necessari documenti, in giudizio emerge come il conducente assumesse un farmaco che poteva avere ripercussioni sull'assunzione di alcol: come sottolinea la difesa, il medicinale avrebbe potuto provocare un aumento del livello ematico nel sangue e dunque interferire sulla prova spirometrica con possibile errore del dato rilevato dallo strumento.
Un assunto la cui riprova è rinvenibile nel fatto che i due test hanno fornito risultati identici, circostanza che non apparirebbe compatibile, né scientificamente né tecnicamente, e neppure confacente con la cinetica di assorbimento dell'alcol nel sangue.
Tra l'altro, la difesa sottolinea come l'accertamento etilometrico, intervenuto dopo 69 minuti dall'incidente, non avrebbe avuto valore legale secondo il D.M. 196/90. Nel verbale, infatti, neppure sarebbe presente alcun elemento sintomatico dell'ebbrezza dell'uomo, che viene descritto come "presente" e con solo po' di alito vinoso. Solo un prelievo ematico, in sostanza, avrebbe permesso di accertare con sicurezza il tasso di alcol nel sangue.
Ritardo nel rilevamento
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In effetti, conferma il Tribunale "questo distacco di rilevamento temporale non appare di per sé definitivamente rassicurante sulla qualità dell'accertamento, in quanto tardivo", premessa a cui seguono ulteriori considerazioni idonee a incidere sulla qualità tranquillizzante della prova concreta.
In primis, si menziona l'indicato possibile o probabile effetto di interferenza sull'accertamento etilometrico del farmaco che provatamente l'uomo assumeva per inalazione. In secondo luogo, l'assenza di decisivi elementi sintomatici di ebbrezza ulteriore.
Il terzo elemento su cui si sofferma il magistrato è un "dato oggettivo e tecnico" idoneo a porre ulteriori e rilevanti dubbi anche sulla corretta taratura dell'apparecchio in quella circostanza e che deve essere valutato secondo la Curva di Widmark: come noto, questa indica la concentrazione di alcol, in andamento crescente tra i 20 ed i 60 minuti dall'assunzione, la quale assume un andamento decrescente dopo aver raggiunto il picco massimo di assorbimento in detto intervallo di tempo".
Variazione dei valori accertati
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È dato giurisprudenziale, si legge in sentenza, "che i valori possano variare da soggetto a soggetto, dipendendo da numerosi fattori che sfuggono alla possibilità di astratta previsione" e, tra l'altro, nel caso concreto, "i risultati degli alcoltest (tra l'altro eseguiti a più di un'ora dal fatto) esattamente identici, eseguiti alla rilevante distanza di tempo dal fatto sopra indicata, appaiono in contrasto con la previsione della regola generale della Curva".
Di regola, spiega il magistrato, i valori accertati sono tra loro diversi proprio in virtù del duplice accertamento, che non può essere a distanza inferiore ai 5 minuti, che si inserisce nella fase crescente o in quella decrescente della curva.
I risultati identici dei due scontrini, dunque, sarebbero sintomatici del cattivo funzionamento della macchina. Tra l'altro, come evidenziato dal consulente della difesa, dalla lettura del libretto metrologico dell'apparecchio si evince, non solo, la mancanza dell'omologazione dello strumento, ma anche che le verifiche periodiche erano state effettuate in ritardo o non correttamente mantenute.
In conclusione, residuano dubbi circa l'accertamento concreto dell'ebbrezza dell'imputato mentre guidava al momento del sinistro per cui è processo e, in virtù di tutto quanto esposto, il Tribunale ritiene mancante una prova certa in ordine alla stessa sussistenza del fatto di reato contestato all'imputato. Da qui la piena assoluzione dello stesso.
Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per l'invio del provvedimento
Scarica pdf Tribunale di Genova sentenza n. 3744/2021• Foto: 123rf.com