Secondo il Tribunale di Milano è improcedibile il giudizio se l'avvocato rappresenta la parte in mediazione sprovvisto di potere di rappresentanza sostanziale

La comparizione personale delle parti in mediazione

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Come già chiarito dalla Suprema Corte con l'ormai nota sentenza n. 8473/2019, la necessità della comparizione personale delle parti in mediazione non comporta che si tratti di attività non delegabile. Ne consegue che la parte che intende iniziare l'azione, che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche — ma non solo - dal suo difensore. Per poter validamente delegare un terzo a partecipare in sua vece alle attività di mediazione, la parte è però tenuta a conferire tale potere mediante una procura

avente lo speci?co oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto. Pertanto, il potere di sostituire a se stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale. Ne deriva che, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti
autenticabili direttamente dal difensore. La Cassazione conclude che 'la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista".

Opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione: il caso

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Nel caso in esame, che ha ad oggetto la materia bancaria, veniva opposto un decreto ingiuntivo

con cui veniva ingiunto il pagamento di una somma importante in forza di fideiussione rilasciata a garanzia delle obbligazioni derivanti dal rapporto di conto corrente bancario e mutuo fondiario tra una società e la Banca. La Banca si costituiva in giudizio.

All'udienza, con ordinanza, il giudice assegnava termine per l'esperimento del tentativo di mediazione e invitava le parti a depositare il verbale di mediazione e le procure rilasciate ai soggetti intervenuti.

All'incontro di mediazione nessuno è presente per l'opponente (convenuto sostanziale) mentre per l'opposto (attore sostanziale) presenziano due avvocati: uno nominato da un rappresentante della mandataria della Banca e l'altro delegato da un collega a sua volta nominato da un rappresentante della mandataria.

Improcedibilità della domanda: il dispositivo

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Il Tribunale di Milano, Sezione XIV, con la Sentenza del 04/10/2021 n. 7980, riassumendo l'intervento chiarificatore della Suprema Corte con la sentenza n. 8473/2019, ha ritenuto il primo avvocato dell'opposto non titolare di idonea procura bensì di una semplice "delega" attribuitagli dalla mandataria legittimata con procura notarile a conferire procure speciali a terzi. Tale delega non è autenticata da notaio.

Al pari, anche il secondo avvocato non viene ritenuto titolare di procura idonea a conferire la rappresentanza sostanziale dell'opposta in quanto - anch'esso - delegato con scrittura privata da un collega autenticata dallo stesso.

L'avvocato delegante aveva a sua volta procura speciale non notarile da un procuratore della mandataria e autenticata da lui stesso. In virtù di quanto suesposto, il Tribunale di Milano dispone l'improcedibilità della domanda con conseguente revoca del decreto ingiuntivo nei confronti degli opponenti. Le spese vengono compensate.

Avv. Antonella Bua

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