- Affido esclusivo se quello condiviso è contrario all'interesse del minore
- Per il padre non è giustificato l'affido esclusivo alla madre
- Condotta del padre contraria agli interessi del minore
Affido esclusivo se quello condiviso è contrario all'interesse del minore
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La Cassazione, con l'ordinanza n. 27591/2021 (sotto allegata), dichiara di condividere le conclusioni a cui sono giunti i giudici di merito che, nell'ambito di una separazione, hanno deciso per l'affidamento esclusivo del figlio minore della coppia alla madre. Il padre, a cui è stata anche addebitata la separazione per il monopolio economico esercitato anche sullo stipendio della moglie, non ha mai provveduto neppure a versare il mantenimento per il figlio dopo la separazione. Ingiustificabile per la Corte di Appello prima e per la Cassazione poi il disinteresse totale dell'uomo, la cui condotta il giudice dell'impugnazione ha inquadrato correttamente come condotta contraria all'interesse del minore ai sensi dell'art. 337 quater c.c che disciplina l'affidamento a un solo genitore. Vediamo di capire passo per passo le ragioni per le quali gli Ermellini sono giunti a queste conclusioni.
La vicenda processuale
In sede di appello la Corte, nel confermare la decisione dei primo grado, ribadisce la responsabilità della fine della relazione con conseguente addebito della separazione al marito, l'obbligo a suo carico di versare l'assegno mensile per il mantenimento di 100 euro e l'affido esclusivo del figlio alla madre. Decisione che si fonda sul totale inadempimento del genitore di provvedere al mantenimento del figlio, tanto che è stato avviato un procedimento penale nei suoi confronti per violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'art. 570 c.p.
Per il padre non è giustificato l'affido esclusivo alla madre
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Ricorre in Cassazione il genitore soccombente per fare valere le seguenti doglianze.
- Con il primo motivo l'uomo contesta l'addebito della separazione a proprio carico.
- Con il secondo lamenta conseguentemente il mancato accoglimento della richiesta di addebito della separazione alla moglie visto che dalle testimonianze è emerso che la stessa, durante il matrimonio e prima della separazione, aveva un relazione extraconiugale.
- Con il terzo denuncia l'omessa considerazione del tenore di vita della coppia durante il matrimonio e l'assenza di prove sulla condizione di svantaggio della moglie. La Corte ha errato nel ritenere che l'uomo non abbia contestato anche l'importo dell'assegno, ritenendo che lo stesso si sia limitato a contestare il riconoscimento dello stesso in caso di addebito della separazione alla moglie.
- Con quanto infine si oppone all'affidamento esclusivo dell'affidamento del figlio alla moglie.
Condotta del padre contraria agli interessi del minore
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La Cassazione, dopo aver vagliato con attenzione i motivi del ricorso presentato dal ricorrente, lo dichiara inammissibile per le motivazioni che seguono.
Il primo motivo deve ritenersi inammissibile in quanto la Corte ha motivato la propria decisione sulla base delle limitazioni economiche imposte dal ricorrente alla moglie, poiché la stessa era costretta a versare sul conto corrente intestato unicamente al marito anche il suo stipendio e a rivolgere ogni richiesta di denaro al coniuge, che spesso e volentieri la privava dei mezzi necessari per le esigenze della vita quotidiana, tanto che la donna, per mangiare, era costretta a rivolgersi ad amici e parenti. Da qui l'addebito della separazione all'uomo, che con la propria condotta ha leso la dignità della donna e ha generato la crisi coniugale.
Inammissibile anche il secondo motivo perché la sentenza del giudice dell'impugnazione ha ritenuto che l'addebito della separazione fosse riconducibile alla condotta del marito, antecedente dal punto di vista temporale a quelle che sono state contestate alla moglie.
Inammissibile anche il terzo motivo per carenza di specificità. La censura comunque non fa che confermare la decisione della Corte di Appello per quanto riguarda il riconoscimento dell'assegno.
Del tutto inammissibile infine anche il quarto motivo. La Corte ha ritenuto di dover disporre l'affido esclusivo del minore alla madre perché ha valorizzato il totale disinteresse dell'uomo per le necessità del figlio. Il ricorrente si è infatti sottratto agli obblighi che la legge pone a carico di ciascun genitore. La Corte di appello non si è fatta influenzare dalle giustificazioni addotte dall'uomo e alle sue difficoltà di provvedere ai bisogni del figlio. Non è giustificabile il fatto che l'uomo non abbia versato mai nulla e che lo stesso, poco prima dell'udienza di separazione, si sia fatto addirittura licenziare per risultare disoccupato.
Nel caso di specie l'affido esclusivo è giustificato dalla volontà di tutelare il minore da condotte pregiudizievoli tra le quali rientra anche in mancato adempimento dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento per il figlio. La decisione della Corte di Appello per la Cassazione è quindi coerente con il quadro normativo civilistico e ben motivata sulle ragioni per le quali ha deciso di confermare l'affido esclusivo del minore alla madre.
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