- Separazione coniugale con richiesta di addebito per infedeltà
- Cambiato negli anni il concetto d'infedeltà coniugale
- Addebito respinto se il tradimento apparente non è provato
Separazione coniugale con richiesta di addebito per infedeltà
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Seguendo l'orientamento più recente della Corte di Cassazione, che in diverse occasioni ha riconosciuto l'addebito della separazione a carico del coniuge che, anche se non ha tradito fisicamente, ha reso pubblica la sua relazione, ledendo così la dignità e l'onore dell'altro coniuge, il Tribunale di Firenze, nella sentenza n. 1362/2021 (sotto allegata) dichiara di condividere la teoria del tradimento apparente, chiarendo però che nel caso che é stato chiamato a risolvere è stato costretto a respingere la domanda di addebito perché la notorietà della relazione extraconiugale del marito è il risultato dei racconti della ex moglie ai membri della cerchia sociale della coppia, che prima di tale narrazione nulla sapevano delle distrazioni che il marito si era preso dalla vita coniugale.
La vicenda processuale
Un uomo ricorre in Tribunale per chiedere la separazione dalla moglie sposata nel 2003 e da cui non ha avuto figli. Dal 2016 la convivenza tra i due coniugi, entrambi pensionati ed economicamente indipendenti però è divenuta intollerabile. La moglie nella memoria difensiva chiede che la separazione venga addebitata al marito, avanzando la richiesta di un assegno mensile di mantenimento di 5000 euro.
La donna racconta l'inizio e l'evoluzione della sua storia coniugale, che sembrava andare bene fino a quando nel 2016 scopre che il marito ogni giorno va a Prato e chiama frequentemente una signora che abita in questa città. Scopre poi dei messaggi che confermano i suoi sospetti sulla relazione extraconiugale del marito. Decide quindi di andare via di casa e in seguito di rivolgersi a un legale anche per tutelarsi economicamente.
Cambiato negli anni il concetto d'infedeltà coniugale
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Tralasciando le questioni economiche, occorre riferire che la moglie attribuisce al marito la crisi del rapporto coniugale per violazione dell'obbligo di fedeltà di cui all'art. 143 comma 2 c.c.
Il Giudice dopo la fase istruttoria giunge però alla conclusione che la moglie non ha provato l'adulterio, anche se ritiene opportuno dare atto del fatto che il concetto d'infedeltà non è più interpretato come in passato.
Per la recente Cassazione "la violazione del dovere di fedeltà potrebbe avvenire anche in mancanza dell'adulterio, quando il contegno del coniuge si presti a verosimili sospetti d'infedeltà e si traduca in condotte lesive della dignità e dell'onore dell'altro coniuge. Si tratta dell'ipotesi del c.d. "tradimento apparente", che costituisce ingiuria grave e ragione di addebito, i cui presupposti sono stati efficacemente delineati dalla Corte di Cassazione:
a) la condotta del coniuge infedele sia tale da ingenerare nell'altro coniuge e nei terzi il fondato sospetto del tradimento;
b) il comportamento sia animato dalla consapevolezza e dalla volontà di commettere un fatto lesivo dell'altrui onore e dignità;
c) dalla condotta dell'infedele sia derivato un pregiudizio per la dignità personale dell'altro coniuge, attesa la sensibilità del tradito e dell'ambiente in cui vive."
Addebito respinto se il tradimento apparente non è provato
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Chiarito che la separazione può essere addebitata anche in presenza di un tradimento apparente, il Tribunale di Firenze respinge la domanda della moglie perché di fatto, i conoscenti della coppia sono venuti a conoscenza dell'infedeltà del marito, perché lei stessa lo ha raccontato. Nel caso di specie non è stata fornita quindi la prova del tradimento apparente, che per la sua configurazione richiede che la "notorietà della relazione del coniuge con il terzo sia direttamente determinata dal coniuge adultero, di conseguenza la separazione non sarà addebitabile laddove sia stato lo stesso coniuge offeso a rendere pubblico un comportamento altrimenti non noto ai terzi." Poiché "dall'istruttoria condotta è emerso che i componenti della cerchia sociale frequentata dalla coppia hanno appreso della relazione" tra il marito e l'amante proprio dalla moglie, la domanda di addebito risulta infondata e quindi deve essere respinta.
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