- Riforma processo civile e alienazione parentale
- Il DDL non prevede nulla di nuovo
- La PAS non è riconosciuta dalla comunità scientifica
- Proposte di modifiche in tema di diritto di famiglia
Riforma processo civile e alienazione parentale
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Il 22 settembre 2021 il Senato ha approvato il DDL sulla riforma del processo civile in cui, tra l'altro, viene previsto che nei procedimenti riguardanti il diritto di famiglia «il consulente del giudice eventualmente nominato si attiene ai protocolli e alle metodologie riconosciuti dalla comunità scientifica senza effettuare valutazioni su caratteristiche e profili di personalità estranee agli stessi».
Questo stralcio, secondo alcuni, metterebbe al bando l'utilizzo della PAS - Sindrome di Alienazione Parentale - nelle aule dei Tribunali. Il presupposto è il seguente: considerato che la PAS è una teoria non riconosciuta dalla comunità scientifica, grazie al DDL verrà definitivamente inibito il suo utilizzo strumentale nelle cause di separazione, divorzio e affidamento dei figli.
Ma è veramente così?
Si ritiene di no. Analizziamo sinteticamente i motivi.
Il DDL non prevede nulla di nuovo
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Il DDL non introduce nessuna novità. Ogni professionista iscritto ad un Albo deve attenersi a protocolli e metodologie riconosciuti dalla comunità scientifica. Lo prevedono i vari Codici Deontologici. Ad esempio, per gli Psicologi gli artt. 5 e 7.
La PAS non è riconosciuta dalla comunità scientifica
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La PAS, intesa come sindrome, non ha raggiunto un'ampia condivisione all'interno della comunità scientifica. Lo stesso Ministro della Salute, Roberto Speranza, in maggio 2020 in risposta ad un'interrogazione della Senatrice Valeria Valente chiarisce che la teoria della PAS non è riconosciuta, ma servirebbero ulteriori studi di approfondimento.
Anche la recente e per alcuni versi contraddittoria ordinanza della Cassazione (n. 13217/21) cassa la teoria della PAS anche se poi afferma che non spetta alla magistratura stabilire se una teoria è scientifica o meno. Questa ordinanza introduce un tema estremamente interessante per la psicologia forense: «La pronuncia impugnata appare, dunque, essere espressione di una inammissibile valutazione di tatertyp, ovvero configurando, a carico della ricorrente, nei rapporti con la figlia minore, una sorta di "colpa d'autore" connessa alla postulata sindrome».
E' esattamente questa tendenza ad attribuire la "colpa d'autore" ad un genitore ha prodotto finora, in ambito giudiziario, teorie controverse come la PAS, intesa come sindrome, e la Sindrome della Madra Malevola (SMM). Entrambe strettamente correlate con la valutazione peritale effettuata dal CTU sui tratti di personalità dei genitori.
E' prassi diffusissima nei Tribunali italiani disporre quesiti peritali che prevedono l'esame della personalità dei genitori prevedendo una correlazione illusoria con la capacità genitoriale: genitore sano ? genitore capace.
Niente di più fuorviante poiché le capacità genitoriali dovrebbero corrispondere alle capacità del genitore separato di rispettare i diritti del figlio sanciti dal comma 1 dell'art. 337-ter del Codice Civile piuttosto che ai tratti di personalità.
Premesso ciò, lo stralcio del DDL non inibisce di fatto l'utilizzo della PAS, intesa come sindrome, e della Sindrome della Madre Malevola, anzi legittima le rispettive metodologie errate alla base di esse.
Se è vero che quando il DDL diventerà legge ogni CTU presterà molta attenzione a non utilizzare i criteri tipici della PAS o della SMM, è altrettanto pacifico ritenere che proprio grazie a quello stralcio ogni consulente del Giudice si sentirà legittimato ad effettuare una diagnosi di personalità dei genitori secondo il DSM-5 (universalmente riconosciuto dalla comunità scientifica) stabilendo la solita correlazione illusoria con i motivi che portano il figlio a rifiutare l'altro genitore.
Un esempio concreto:
il disturbo paranoide di personalità diagnosticato al genitore X favorisce una marcata diffidenza e sospettosità pervasiva nei confronti dell'ex partner il quale viene percepito come pericoloso per il figlio. Il rifiuto di quest'ultimo è frutto di una iperprotezione genitoriale e da una eccessiva pressione psicologica che hanno provocato nel bambino una coartazione della sua volontà e una limitata capacità ad autoderminarsi.
Questa valutazione richiama criteri scientifici previsti dal DDL poiché viene effettuata una diagnosi sul genitore in base al DSM-5. Tuttavia, la metodologia è errata poiché correla artatamente la personalità del genitore con il rifiuto del figlio nei confronti dell'altro genitore, non tenendo minimamente in considerazione le dinamiche relazionali tra padre-figlio-madre e, soprattutto, non evidenzia i comportamenti del genitore rifiutato e i suoi limiti: come mai questo figlio rifiuta proprio quel genitore?
Partire dalla diagnosi di personalità del genitore per giustificare il rifiuto di un figlio nei confronti dell'altro genitore è alla base della teoria della PASindrome ed etichettata dall'ordinanza della Cassazione con il termine tatertyp. Infatti, basarsi su questi presupposti metodologici significherebbe attribuire al genitore una "colpa d'autore": considerato che hai una diagnosi paranoide di personalità e questa diagnosi provoca il rifiuto del bambino nei confronti del tuo ex partner, avrai ripercussioni sull'esercizio della genitorialità.
Niente di più fuorviante ed errato, ma è proprio ciò che legittima il DDL approvato in Senato allorquando prevede «valutazioni su caratteristiche e profili di personalità» (anche) sui genitori.
Proposte di modifiche in tema di diritto di famiglia
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Si ritiene che puntare sul diniego dell'utilizzo della PAS sia stata un'operazione più politica che tecnica poiché, come abbiamo visto, il rischio di attribuire una "colpa d'autore" ai genitori rimarrà concreto e invariato.
In realtà, se il legislatore volesse proporre un cambiamento nel diritto di famiglia potrebbe provare a ragionare su questi punti:
- capacità genitoriali: le CTU si basano sulla valutazioni delle capacità genitoriali, ma non esiste una definizione giuridica poiché il termine "capacità genitoriale" non è richiamato in nessun articolo del Codice Civile, al contrario, ad esempio, della capacità di intendere e volere o della capacità di rendere testimonianza. Da anni stiamo proponendo la soluzione secondo cui il significato delle c.d. "capacità genitoriali" debba essere ancorato alla capacità del genitore separato di rispettare i diritti del figlio ex art. 337-ter comma 1 del Codice Civile;
- personalità dei genitori separati: nessuna norma prevede l'esame di personalità dei genitori separati per valutare le loro capacità genitoriali. Eppure la prassi diffusa nei Tribunali italiani prevede (quasi) sistematicamente la richiesta al CTU di esaminare la personalità dei genitori «previa somministrazione dei test psicologici». Ho ribattezzato questo tipo di CTU con l'acronimo di TSU - Trattamenti Sanitari d'Ufficio. Questa impostazione adultocentrica, come visto, si basa su un presupposto errato: partire dalla valutazione del genitore per arrivare a quella del figlio. In realtà, bisognerebbe effettuare un cambio di prospettiva: partire dal punto di vista del figlio (come percepisce il figlio i genitori?) per arrivare alla valutazione delle capacità genitoriali. Insistere con la valutazione della personalità dei genitori significherebbe attribuire "colpe" per il modo di essere, non per i comportamenti assunti. Bisognerebbe valutare i genitori non per quello che sono, ma per quello che fanno privilegiando il punto di vista dei figli;
- prescrizioni sanitarie: considerato che le CTU-TSU si basano quasi esclusivamente sull'esame di personalità dei genitori è pacifico che le conclusioni siano stereotipate: i genitori devono curarsi. Il Tribunale recependo le indicazioni del CTU prescrive improbabili ed illegittimi "percorsi" sanitari ad uno o ad entrambi i genitori in contrasto con l'art. 32 della Costituzione, con la legge sul consenso informato (L. 219/17 art. 1) e con il Codice Deontologico degli Psicologi e dei Medici;
- deleghe al CTU: altra prassi molto diffusa è l'eccessiva delega al CTU al quale viene chiesto di esprimersi anche sul tipo di affidamento da suggerire o sul regime di frequentazione figli-genitori. Questioni giudiziarie nelle mani di un tecnico che non può avere contezza degli altri temi relativi, ad esempio, al mantenimento economico dei figli. E' come se un Tribunale chiedesse al CTU ingegnere di esprimersi non solo sulle cause del crollo di un viadotto, ma anche di evidenziare le responsabilità personali e di proporre le soluzioni giudiziarie.
a cura di Marco Pingitore, Psicologo-Psicoterapeuta
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