Per la Cassazione il medico è responsabile del solo differenziale tra invalidità complessiva e invalidità preesistente all'intervento chirurgico al quale il paziente è stato sottoposto senza consenso

Danno pari a invalidità complessiva al netto della patologia originaria

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Per quantificare il danno alla salute subito dal paziente che presenta una patologia o menomazione preesistente, alla quale se ne aggiunge un'altra determinata da intervento chirurgico al quale non aveva prestato consenso, il giudice deve sottrarre dall'invalidità complessiva successiva all'intervento il valore monetario corrispondente alla patologia originaria, così da poter correttamente determinare il differenziale risarcitorio da personalizzare poiché solo di questo segmento sarà responsabile il sanitario.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nella sentenza n. 27265/2021 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso dell'ASL che era stata condannata al risarcimento dei danni alla salute nei confronti di una donna sottoposta, in giovane età (23 anni), a un'operazione alle ovaie durante la quale, a mezzo di esame istologico estemporaneo, veniva scoperto un carcinoma alle ovaie.


L'equipe medica, senza interrompere l'intervento e senza acquisire uno specifico e preventivo consenso della donna (salvo avviso verbale dato dalla madre che attendeva fuori dalla sala operatoria), decideva per l'asportazione sia delle ovaie che dell'utero.


L'intervento, diverso da quello inizialmente programmato e maggiormente demolitorio, determinava nella paziente tutta una serie di conseguenze fisiche e psicologiche devastanti. La Corte d'Appello (tra l'altro in funzione del giudice del rinvio) condannava l'ASL al risarcimento danni stante l'assenza del consenso informato e ritenendo che, essendo la massa circoscritta, si sarebbe potuto praticare un intervento conservativo e meno radicale.


Il giudice a liquidava i danni, compreso quello biologico per lesione del diritto alla salute, con la massima personalizzazione e, ricorrendo in Cassazione, l'ASL contesta proprio i criteri seguiti dal giudice di merito per la quantificazione dei suddetti danni.

Calcolo mediante tecnica del danno differenziale

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In effetti, conferma la Cassazione, il giudice a quo non ha adeguatamente distinto tra causalità materiale e causalità giuridica, avendo (all'interno della causalità giuridica) addebitato all'ASL nella liquidazione del danno alla salute, l'intero danno biologico conseguente alla perdita integrale dell'apparato riproduttivo, senza invece considerare che, in ragione della malattia, parte di esso doveva comunque essere necessariamente asportato dai sanitari.


Dunque, il danno biologico effettivamente subito sarebbe dovuto essere calcolato attraverso la tecnica del "danno differenziale" ponendo a carico dell'Azienda sanitaria solo l'evento della quale poteva essere ritenuta responsabile.


In definitiva, spiega la Cassazione, la Corte D'appello non ha considerato che all'ASL non era addebitabile(sotto il profilo della causalità giuridica) l'intera gamma delle conseguenze fisiche e psichiche, senz'altro devastanti, riportate dalla signora all'esito dell'intervento chirurgico subito presso la struttura pubblica, bensì solo le conseguenze riconducibili al suo ambito di responsabilità "perché determinate dall'esecuzione di un intervento demolitivo non necessario, eseguito però non su un apparato genitale completo di una persona sana, ma su un corpo già di necessita inciso in maniera consistente a causa della malattia".


Gli Ermellini richiamano il principio secondo cui "in materia di responsabilità per attività medico chirurgica, ove si individui in un pregresso stato morboso del paziente danneggiato (nella specie la patologia tumorale in atto) e nell'intervento chirurgico correttamente eseguito per asportare la parte del corpo irrimediabilmente compromessa altrettanti antecedenti privi di interdipendenza funzionale con l'accerta condotta colposa del sanitario (consistente nella specie nell'asportazione dell'intero apparato riproduttivo), ma dotato di efficacia concausale nella determinazione dell'unica e complessiva situazione patologica riscontrata, allo stesso non può attribuirsi rilievo sul piano della ricostruzione del nesso di causalità tra detta condotta e l'evento dannoso, appartenendo a una serie causale del tutto autonoma rispetto a quella in cui si inserisce il contegno del sanitario, bensì unicamente sul piano della determinazione equitativa del danno".


In sostanza, il danneggiate dovrà essere chiamato a rispondere "di tutto il danno provocato e soltanto di esso, ovvero, in presenza di concause, delle sole conseguenze dannose lui ascrivibili sotto il profilo della causalità giuridica "(cfr. ex multis Cass n. 514/2020).

Calcolo del danno da risarcire

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La Suprema Corte fornisce indicazioni anche quanto al criterio per calcolare l'ammontare del danno da risarcire in simili e particolari situazioni, in cui a una patologia o a una menomazione preesistente se ne aggiunge una determinata dall'illecito che con essa concorre.

Si richiamano, sul punto, i principi affermati per la liquidazione del danno c.d. differenziale secondo i quali "in tema di liquidazione del danno alla salute, l'apprezzamento delle menomazioni preesistenti 'concorrenti' in capo al danneggiato rispetto al maggior danno causato dall'illecito, va compiuto stimando prima in punti percentuali l'invalidità complessiva, risultante cioè dalla menomazione preesistente sommata a quella causata dall'illecito, poi stimando quella preesistente all'illecito, convertendo entrambe le percentuali in una somma di denaro e procedendo, infine, a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata, quello corrispondente al grado di invalidità preesistente"

Il danneggiate potrà, in conclusione, essere ritenuto responsabile unicamente del differenziale tra questi due valori, avendo egli dato luogo solo a quel segmento del danno e, solo in relazione a tale segmento così individuato, il giudice potrà legittimamente esercitare il suo potere-dovere di personalizzare il danno in relazione alle circostanze del caso concreto, pendendo a base di calcolo il parametro costituito dalla differenza tra ai due valori (cfr. Cass n. 28896/2019).

Nel caso di specie, invece, la Corte territoriale "abbagliata dall'obiettiva drammaticità della situazione in cui e precipitata in giovane età la signora, ha effettuato una quantificazione del danno rapportata all'invalidità complessiva successiva all'intervento chirurgico senza minimamente considerare che, dall'importo in tal modo determinato, doveva essere sottratto il valore monetario corrispondente alla patologia originaria e alle conseguenze necessitate dall'intervento chirurgico volto alla sua rimozione a detrimento delle possibilità riproduttive della paziente, ma a salvaguardia delle sue aspettative di vita in modo tale da determinare il differenziale risarcitorio, da personalizzare, spettante alla danneggiata".


Scarica pdf Cassazione Civile sentenza n. 27265/2021

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