- Bonifico con causale prestito: somma a titolo di mutuo?
- Inammissibili i trasferimenti di ricchezza ingiustificati
- Diversa e plausibile giustificazione causale del versamento
Bonifico con causale prestito: somma a titolo di mutuo?
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Il pagamento di una somma effettuato a mezzo bonifico bancario riportante causale "prestito" può essere considerato avvenuto a titolo di mutuo qualora non emerga un'altra e plausibile diversa ragione che giustifica il versamento.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nell'ordinanza n. 27372/2021 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso di una donna che, in qualità di consulente di una società che aveva commissionato la realizzazione di uno yacht, aveva provveduto a versare una somma al cantiere navale che si sarebbe dovuto occupare della sua realizzazione.
La consulente chiede in giudizio la restituzione di tale somma, sottolineando di averla versata a titolo di mutuo dopo che si era verificata una stasi nei lavori, mentre secondo la società che l'aveva ricevuta il versamento era avvenuto a titolo di caparra. La domanda viene accolta da Tribunale che ritiene che il versamento a titolo di mutuo si possa evincere dalla causale del bonifico di versamento il quale recava l'indicazione "prestito".
Di diverso avviso la Corte d'Appello che, rigettando integralmente la domanda attorea, ritiene non soddisfatto l'onere della prova incombente sul mutuante nelle azioni volte alla restituzione di somme versate a titolo di mutuo. Per il giudice a quo l'indicazione della causale nell'ordine di bonifico impartito alla banca è da considerarsi un mero elemento indiziario che non supporta la piena dimostrazione del contratto di mutuo. Di diverso avviso la Cassazione che, invece, ritiene meritevole di accoglimento la tesi della signora.
Inammissibili i trasferimenti di ricchezza ingiustificati
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Gli Ermellini confermano che, secondo la giurisprudenza, "la parte che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuta a provare, oltre alla consegna, anche il titolo dal quale derivi l'obbligo di controparte alla restituzione, purché l'attore fondi la domanda su un particolare contratto, senza formulare neppure in subordine una domanda volta a porre in questione il diritto della controparte di trattenere la somma ricevuta, ferma restando, la necessità che il rigetto della domanda di restituzione sia argomentato con cautela, tenendo conto della natura del rapporto e delle circostanze del caso, idonee a giustificare che una parte trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto dall'altra" (cfr. Cass. n. 17050/2014).
Tuttavia, spiega la Corte, il nostro ordinamento annovera fra i suoi principi basilari e tralatizi quello dell'inammissibilità di trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioè privi di una causa legittima che giustifichi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio ad un altro.
Pertanto, nel caso in cui si decida di rigettare la domanda di restituzione dell'asserito mutuante, per mancanza di prova della pattuizione del relativo obbligo, si rischia di incorrere in modo evidente e ineludibile nel problema della sussistenza di una causa che giustifichi il diritto del denegato mutuatario di trattenere le somme ricevute, qualora questi non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto, di trattenere la somma ricevuta.
Di conseguenza, si legge nell'ordinanza, qualora una parte deduca in giudizio e dimostri l'avvenuto pagamento di una somma di denaro (ancorché sulla base di un titolo specifico, che è suo onere dimostrare) il convenuto è tenuto quanto meno ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene a sua volta legittimato a trattenere la somma ricevuta.
In mancanza di ogni allegazione in tal senso, il rigetto per mancanza di prova della domanda di restituzione proposta dal solvens va argomentato con una certa cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze del caso giustifichino che l'una delle parti trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri.
Diversa e plausibile giustificazione causale del versamento
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Nel caso di specie, rileva il Collegio, ciò che manca è proprio la dimostrazione di una diversa e plausibile giustificazione causale del versamento, se non quella addotta dalla convenuta secondo cui la somma sarebbe stata versata per conto della committente. Tale tesi, però, appare fondata, sul piano probatorio, su di una unilaterale affermazione contenuta in documenti di data successiva alla ricezione della somma, in presenza di una causale nel bonifico invece di estremo dettaglio.
Ancora, la giustificazione addotta dalla sentenza impugnata che ritiene la dazione avvenuta a titolo di integrazione della caparra, per la Suprema Corte non trova un preciso riscontro nelle previsioni contrattuali, dalle quali non emerge che fosse stata prevista un'integrazione della caparra, la cui dazione di norma si colloca contestualmente alla conclusione del contratto.
In conclusione, a fronte di una espressa imputazione del versamento da parte dell'attrice, come documentata dalla causale del bonifico, per la Cassazione deve ritenersi che nel giudizio in ordine alla carenza di prova dell'esistenza del rapporto di mutuo invocato dalla ricorrente, la Corte territoriale non si sia attenuta al criterio di particolare cautela suggerita dalla giurisprudenza di legittimità.
Ciò, soprattutto, in presenza di una allegazione difensiva della controparte che a sua volta si fonda unicamente su documenti unilateralmente predisposti e in epoca successiva alla dazione della somma, e senza che emerga un'altra e plausibile diversa ragione per il versamento. La sentenza impugnata viene dunque cassata con rinvio.
Scarica pdf Cassazione Civile ordinanza n. 27372/2021• Foto: 123rf.com