La riforma del processo penale estende le sanzioni sostitutive per condanne fino a quattro anni e prevede una revisione della disciplina di cui alla L. n. 689/1981

Sanzioni sostitutive: le novità introdotte dalla riforma del processo penale

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La legge delega di riforma penale (L. n. 134/2021), recentemente approvata dal Parlamento, prevede una revisione del sistema sanzionatorio penale, a partire dalla disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi di cui alla legge n. 689/1981.

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La stessa Commissione Lattanzi, a cui la Ministra Marta Cartabia ha dato incarico di elaborare gli emendamenti governativi al d.d.l., ha ritenuto indispensabile soffermarsi sul tema delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, introdotte nel nostro ordinamento con la legge n. 689/1981 al fine di evitare, a fronte di condanne brevi alla detenzione, la desocializzazione derivante da una carcerazione di breve durata, privilegiando invece una finalità retributiva.

L'idea di incidere sulla materia deriva dallo scarso successo, sotto il profilo applicativo, della normativa in materia di sanzioni sostitutive, segnalato in molteplici occasioni anche dagli stessi operatori del diritto. Per questi motivi la legge n. 134/2021, al comma 17 dell'art. 1, ha incaricato il Governo ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento, decreti legislativi volti a modificarne la disciplina, nel rispetto di tutta una serie di principi e criteri direttivi e con l'obiettivo di anticipare l'applicazione delle sanzioni sostitutive già in fase di cognizione, sgravando così la magistratura di sorveglianza.

Le nuove pene sostitutive

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Affinché le misure siano operative sarà dunque necessario attendere l'intervento dell'esecutivo che dovrà muoversi nel solco tracciato dalla legge delega la quale individua le nuove pene sostitutive nella semilibertà, nella detenzione domiciliare, nel lavoro di pubblica utilità e nella pena pecuniaria. Sono dunque abolite le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata.

Per quanto riguarda semilibertà e detenzione domiciliare, andrà mutuata, per quanto compatibile, la disciplina sostanziale e processuale prevista dalla legge n. 354/1975 per le omonime misure alternative alla detenzione, mentre per il lavoro di pubblica utilità andrà mutuata, in quanto compatibile, la disciplina prevista dal d.gs. n. 274/2000 per l'omonima pena principale irrogabile dal giudice di pace.

Le sanzioni sostitutive potranno essere applicate solo quando il giudice ritenga che contribuiscano alla rieducazione del condannato e assicurino, anche attraverso opportune prescrizioni, la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Il legislatore delegato dovrà, di conseguenza, recarne indicazioni circa il potere discrezionale del giudice nella scelta tra le pene sostitutive.

Ancora, ai decreti delegati è attribuito anche il compito di ridisciplinare opportunamente le condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva, assicurando il coordinamento con le preclusioni previste dall'ordinamento penitenziario per l'accesso alla semilibertà e alla detenzione domiciliare.

Come cambia la procedura

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La legge delega prevede che tali pene saranno irrogabili entro il limite di 4 anni di pena inflitta (anziché due) e potranno essere direttamente applicate dal giudice della cognizione che potrà avvalersi dell'ausilio degli UEPE (uffici per l'esecuzione penale esterna), alleggerendo così il carico dei giudici di esecuzione. Viene inoltre previsto che le disposizioni di cui agli artt. 163 e ss. del codice penale, relative alla sospensione condizionale della pena, non si applichino alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi.

Il giudice potrà dunque applicare la sanzione sostitutiva tanto in sede di sentenza di condanna, quanto in sede di patteggiamento. Quando egli ritenga di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, questa potrà essere sostituita con quelle della semilibertà e della detenzione domiciliare.


Le pene detentive entro i 3 anni potranno, invece, essere sostituite anche con il lavoro di pubblica utilità, se il condannato non si oppone, mentre le pene detentive entro il limite di un anno potranno essere sostituite, altresì, con la pena pecuniaria della specie corrispondente.


In caso di decreto penale di condanna, invece, la pena detentiva potrà essere sostituita tanto con la pena pecuniaria, quanto con il lavoro di pubblica utilità se il condannato non si oppone.


Infine, i principi direttivi fissati dalla legge delega stabiliscono che, in caso di mancata esecuzione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, o inosservanza grave o reiterata delle relative prescrizioni, la sanzione sostitutiva dovrà essere revocata e, per la parte residua, convertita in pena detentiva sostituita o in altra pena sostitutiva. Viene fatta salva, quanto alla pena pecuniaria, l'ipotesi il cui il mancato pagamento sia dovuto a insolvibilità del condannato o altro giustificato motivo.


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