Compenso per prestazione professionale: per la Cassazione, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento, controparte l'eventuale gratuità

Ripartizione onere probatorio compensi professionali

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Il libero professionista che chiede il pagamento dei propri compensi deva provare il conferimento dell'incarico da parte del committente e il relativo adempimento. Spetta al committente invece dimostrare invece l'eventuale accordo che prevede la gratuità della prestazione. Questi i chiarimenti forniti dalla Cassazione nell'ordinanza n. 28226/2021 (sotto allegata).

La vicenda processuale

Un avvocato agisce in giudizio per chiedere il pagamento del proprie spettanze alla convenuta, in favore della quale ha svolto attività professionale in un procedimento penale, perché i suoi compensi sono ancora insoluti.

Il giudice di pace rigetta la domanda, ma in sede di appello l'avvocato ottiene la condanna della convenuta al pagamento delle sue spettanze per un importo di 5000 euro, anche se le spese vengono compensate. Il Tribunale giunge a questa decisione ritenendo non provato l'accordo tra avvocato e cliente sulla gratuità della prestazione professionale. Evidenzia poi che la pretesa gratuità della prestazione non fa che confermare il mancato pagamento del credito del legale, in evidente contrasto con l'asserita prescrizione presuntiva eccepita.

Gratuita la prestazione resa dal professionista

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L'avvocato, non completamente soddisfatto dell'esito del giudizio di appello, ricorre in Cassazione per far valere i seguenti motivi.

  • Il legale denuncia prima di tutto l'errata decisione del Tribunale di aver compensato le spese di giudizio.
  • Poi rileva l'errore relativo al mancato accoglimento della domanda avanzata per ottenere il risarcimento del danno da "responsabilità aggravata" ai sensi dell'art 96 c.p.c.
  • Infine contesta l'omessa decisione sulla richiesta risarcitoria per abuso del processo in violazione dell'art. 88 c.p.c

Parte convenuta nel proporre ricorso incidentale ritiene che la sentenza sia nulla e ribadisce la gratuità della prestazione oggetto del giudizio.

Spetta al committente dimostrare la gratuità della prestazione

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La Corte di Cassazione, pronunciandosi prima sui motivi del ricorso principale accoglie il primo, perché fondato, ma respinge gli altri due e respinge inoltre l'unico motivo del ricorso incidentale. Vediamo le ragioni della decisione.

Per gli Ermellini il primo motivo con cui l'avvocato contesta la compensazione delle spese di giudizio è fondato e va accolto in quanto nel caso di specie non c'è stata soccombenza reciproca e non ricorrono le altre condizioni previste dal comma 2 dell'art. 92 c.p.c in presenza delle quali il giudice può procedere alla compensazione.

Respinto invece il secondo motivo del ricorso perché, ai fini del riconoscimento del risarcimento del danno, è necessario accertare la condotta di controparte, consistente nell'aver agito o resistito in giudizio in mala fede o colpa grave o in difetto della normale prudenza. Trattasi quindi di un accertamento di fatto precluso in sede di legittimità.

Respinto anche il terzo motivo a causa del difetto dell'elemento oggettivo previsto dall'art. 96 c.p.c. In ogni caso, evidenzia la Corte, che il Tribunale ha già respinto la domanda risarcitoria ai sensi dell'art 96 c.p.c. per carenza dei requisiti necessari.

La Cassazione respinge anche l'unico motivo sollevato dalla convenuta, con cui ribadisce la gratuità della prestazione, perché il Tribunale ha correttamente affermato il mancato adempimento probatorio in relazione alla gratuità della prestazione e l'incompatibilità con l'eccezione di prescrizione presuntiva avanzata. Lo stesso ha inoltre correttamente affermato che "la gratuità della prestazione non poteva reputarsi provata tout court in virtù dei rapporti personali intercorsi tra le parti all'epoca dello svolgimento e successivamente allo svolgimento dell'incarico."

Del resto, la Corte ha già chiarito che "nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione. Per altro verso, questa Corte spiega che l'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento diretto o indiretto del debitore che importi, sia pure implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione da lui assunta non sia stata estinta; e che la relativa valutazione dà luogo ad un apprezzamento di fatto che, se logicamente motivato - come nel caso di specie - è incensurabile in sede di legittimità."

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Scarica pdf Cassazione n. 28226/2021

Foto: 123rf.com
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