- L'obbligo vaccinale è necessario per tutelare i più deboli
- Inammissibile il preventivo ricorso al TAR
- L'obbligo vaccinale rispetta al principio di solidarietà
L'obbligo vaccinale è necessario per tutelare i più deboli
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Il Consiglio di Stato nella sentenza n. 7045/2021 (sotto allegata) precisa che l'obbligo vaccinale imposto ai sanitari è stato previsto per tutelare la salute degli stessi nell'ambiente lavorativo e per tutelare le persone fragili e malate con cui vengono a contatto quotidianamente. Esso risponde quindi al principio di solidarietà sancito dalla nostra carta Costituzionale.
La vicenda processuale
Con una sentenza di 83 pagine il Consiglio di Stato si pronuncia su un caso in cui diversi esercenti professioni sanitarie e operatori d'interesse sanitario del Friuli Venezia Giulia contestano l'applicazione da parte delle Aziende sanitarie datrici dell'obbligo vaccinale previsto dall'art. 4 del d.l. n. 44/ 2021.
La legge prevede che l'esonero definitivo o temporaneo dall'obbligo vaccinale solo per coloro che presentano uno stato di salute accertato e attestato da un medico di medicina generale.
Chi non si vaccina viene sospeso dallo svolgimento delle mansioni o attività che prevedono il contatto interpersonale per essere adibito a mansioni diverse, anche inferiori. Qualora tale misura non sia applicabile, il sanitario viene sospeso senza retribuzione o altro emolumento fino a quando non assolve l'obbligo predetto.
Inammissibile il preventivo ricorso al TAR
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I sanitari, prima del Consiglio di Stato, hanno adito il TAR regionale perché, per loro, detta disciplina viola il diritto convenzionale e diverse norme costituzionali ed europee. Il Tribunale ha ritenuto che il ricorso viola i principi che presiedono la proposizione del ricorso collettivo e cumulativo per disomogeneità delle qualifiche dei soggetti e per la diversità degli atti impugnati. Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile.
L'obbligo vaccinale rispetta al principio di solidarietà
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Gli appellanti hanno quindi proposto ricorso al Consiglio di Stato innanzi al quale hanno fatto valere cinque motivi. Tralasciando quelli di rito, occorre evidenziare che i ricorrenti si oppongono all'obbligo vaccinale anche a causa della "assoluta carenza di certezza in ordine alle garanzie di efficacia e sicurezza delle soluzioni vaccinali."
Per il Consiglio di Stato però il fatto che l'autorizzazione annuale sia condizionata all'acquisizione di dati più completi "nulla toglie al rigore scientifico e all'attendibilità delle sperimentazioni che hanno preceduto l'autorizzazione."
Privo di fondamento, per il Consiglio di Stato, anche il motivo con cui i sanitari contestano l'obbligo del vaccino perché lesivo del diritto di libertà in assenza di una certezza assoluta della scienza. Al riguardo il Consiglio di Stato precisa tuttavia che "La vaccinazione obbligatoria selettiva introdotta dall'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021 per il personale medico e, più in generale, di interesse sanitario risponde ad una chiara finalità di tutela non solo - e anzitutto - di questo personale sui luoghi di lavoro e, dunque, a beneficio della persona, secondo il già richiamato principio personalista, ma a tutela degli stessi pazienti e degli utenti della sanità, pubblica e privata, secondo il pure richiamato principio di solidarietà, che anima anch'esso la Costituzione, e più in particolare delle categorie più fragili e di soggetti più vulnerabili (...)"
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Scarica pdf Consiglio di Stato n. 7045/2021