- La figlia trascurata dal papà deve essere risarcita
- Non rileva ai fini del risarcimento che la figlia non si ricordi del padre
- Occorre accertare i danni causati alla figlia dal padre assente
La figlia trascurata dal papà deve essere risarcita
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Per la Cassazione, la condotta di totale disinteresse che il padre mostra nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio, comporta la violazione di diritti sanciti a livello costituzionale come quelli al mantenimento, istruzione ed educazione della prole, oltre a violare le norme civilistiche, quelle sancite a livello europeo e internazionale. Ne consegue che tale condotta è in grado d'integrare gli estremi dell'illecito civile, legittimando in tal modo una richiesta risarcitoria autonoma, ai sensi dell'art. 2059 c.c., per ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dalla prole. Queste le conclusioni dell'ordinanza n. 27139/2021 (sotto allegata).
La vicenda processuale
Una madre agisce giudizialmente nei confronti del padre naturale della sua bambina, la cui paternità è stata accertata in sede giudiziale, per chiedere 340.000,00 euro a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali provocati con la sua condotta alla figlia e il rimborso delle spese mediche e scolastiche sostenute.
Il Tribunale accoglie in parte le richieste della donna e condanna il padre naturale a versare 330,00 euro al mese per gli arretrati dovuti a titolo di mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche. Respinta la domanda risarcitoria.
La madre appella la decisione, contestando il mancato riconoscimento del danno non patrimoniale patito dalla minore per l'abbandono del padre e per il mancato adempimento dei suoi doveri genitoriali.La donna ritiene che si configuri in capo al convenuto un illecito endofamiliare consistente nella privazione della figura paterna protrattasi per anni, condotta valutabile anche in base alla richiesta dello stesso e accolta dal Tribunale dei minori, di essere dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale.
Anche in appello però le richieste risarcitorie della donna non vengono accolte perché per la Corte non è stato provato il danno non patrimoniale subito dalla minore nel suo percorso evolutivo subito a causa dell'abbandono del padre, che dopo 18 mesi dalla nascita ha optato per la sua precedente famiglia composta da 5 figli. La frequentazione con il padre è stata talmente ridotta da non aver lasciato traccia, a livello cosciente, di ricordi legati alla figura paterna. I bigliettini scritti dalla minore sembrano più il frutto di ricordi indotto che spontanei. Da qui il rigetto della domanda.
Non rileva ai fini del risarcimento che la figlia non si ricordi del padre
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La madre ricorre quindi in Cassazione innanzi alla quale solleva tre motivi di ricorso:
- con il primo motivo lamenta l'omesso esame di questioni fondamentali come l'età della minore e il fatto che il padre naturale abbia richiesto la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale;
- con il secondo lamenta la lesione dei diritti fondamentali della minore sanciti dalla Costituzione, dalla normativa europea e internazionale, prima tra tutte la Dichiarazione del fanciullo di New York;
- con il terzo infine si duole della mancata ammissione di importanti prove testimoniali che avrebbero potuto riferire sulle sofferenze patite dalla minore a causa dell'assenza e trascuratezza paterna.
Occorre accertare i danni causati alla figlia dal padre assente
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La Cassazione accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello in diversa composizione affinché si pronunci anche sulla regolamentazione delle spese.
I tre motivi sollevati dalla ricorrente, che vengono esaminati congiuntamente, per la Corte di Cassazione sono fondati.
Ha errato la Corte d'Appello nel negare il risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla bambina per il fatto di avere pochi ricordi del padre e per lo più indotti.
"Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti; questa, pertanto, può dar luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c., esercitabile anche nell'ambito dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità."
Ai fini della prescrizione e della sua decorrenza, precisa la Cassazione, l'illecito familiare può essere istantaneo, in presenza di una sola azione inadempiente che si esaurisce prima del danno, o permanente se l'inadempimento è duraturo e reiterato in conseguenza del fatto che il genitore si estranea dalla vita dei figli per un periodo di tempo significativo.
La Corte avrebbe dovuto accertare gli effetti causati dall'assenza del padre sulla minore, prima di escludere il danno derivante dalla totale mancanza della figura paterna nella fase evolutiva della bambina e avrebbe dovuto valorizzare la volontà del padre di trascurare deliberatamente la figlia, discriminandola gravemente rispetto ai figli nati dal matrimonio.
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