Ponteggi in condominio
I ponteggi sono oggetto di ansia e paura per i condòmini, i quali temono che i ladri possano entrare nelle proprie abitazioni, servendosi delle impalcature. Di tale problematica si è occupata il Tribunale di Cosenza che con la sentenza n. 1652/2021 ha condannato, in solido, il condominio e l'impresa dei lavori a risarcire un condomino che aveva subito il furto di due caldaie.
Nel caso di specie l'impresa appaltatrice non aveva adottato tutte le misure di sicurezza, difatti non aveva disposto una giusta illuminazione né un impianto di allarme ed inoltre non era stata rimossa la prima scaletta né chiusa la botola che consentiva di raggiungere il primo livello del ponteggio.
Il fatto
In un condominio in Rende (Cs) venivano deliberati lavori di ristrutturazione e rifacimento delle facciate esterne, affidati ad una srl che provvedeva all'installazione dei ponteggi necessari alla realizzazione delle opere.
Un condòmino però subiva il furto di due caldaie montate sul terrazzo esterno del suo appartamento, ed a seguito dei predetti due furti subiva altresì la risoluzione del contratto di locazione .
Pertanto, il predetto condòmino subiva danni sia per il furto delle caldaie sia per il mancato incasso dei canoni di locazione, attribuendo tale responsabilità all'impresa affidataria degli interventi di ristrutturazione che aveva omesso le cautele necessarie ad impedire l'uso anomalo delle impalcature da parte dei terzi. Veniva citato in giudizio anche il condominio per omessa vigilanza. I convenuti si costituivano contestando la domanda attorea.
Responsabilità del condominio ex art. 2051 c.c.: la sentenza
Il Tribunale di Cosenza con la sentenza n. 1652/2021 dichiarava parzialmente fondata la domanda di parte attrice.
Dalle dichiarazioni testimoniali risulta che il ponteggio realizzato dalla società appaltatrice dei lavori su incarico del condominio non presentava una apposita illuminazione, essendo presente solo la luce pubblica, né la videosorveglianza ovvero la guardiania, né risulta che al termine della giornata lavorativa alcune pedane del ponteggio venissero smontate.
Non risulta inoltre dimostrato che la sera in cui sarebbero avvenuti i furti fosse stata rimossa la scaletta e richiusa la botola che consentiva di raggiungere il primo livello dei ponti dell'impalcatura.
Pertanto, siccome dalla prova testimoniale risulta il furto delle due caldaie, peraltro segnalato all'amministratore del condominio, dev'essere affermata la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c.(risarcimento per fatto illecito), dell'impresa appaltatrice per aver collocato le impalcature omettendo di dotarle di cautele atte ad impedirne l'uso anomalo, essendo risultato accertato che i ponteggi erano di privi di illuminazione propria, nonché di sistemi di sicurezza e di vigilanza, e presentavano pedane che permettevano l'accesso agevole anche a terzi, nonché la responsabilità del condominio, ex art. 2051 c.c. (danno cagionato da cosa in custodia), per l'omessa vigilanza e custodia, cui è obbligato quale soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura.
Va detto che l'amministratore del condominio ha il compito di provvedere non solo alla gestione delle cose comuni, ma anche alla custodia di esse, col conseguente obbligo di vigilare affinché non rechino danni a terzi od agli stessi condomini. Quest'obbligo non viene meno neanche nell'ipotesi in cui il condominio appalti a terzi lavori riguardanti le parti comuni dell'edificio condominiale, a meno che il compito di vigilare su tali lavori non venga affidato a persona diversa dall'amministratore.
Il Tribunale di Cosenza decide di condannare in solido i convenuti, limitando il risarcimento del danno ad € 3.000,00 considerando l'obsolescenza di una delle due caldaie e non accogliendo la domanda per il mancato incasso dei canoni di locazione.
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