Approvate importanti modifiche alla Direttiva sull'assicurazione RC auto al fine di tutelare maggiormente le persone vittime di sinistri stradali

Dall'UE novità in materia di Rc auto

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Il sito del Parlamento Europeo rende noto che sono state approvate nuove regole (sotto allegate), che vanno a modificare la Direttiva 2009/103/CE (sotto allegata) "concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità."

Tante le novità, ma quella più importante riguarda la tutela delle vittime dei sinistri stradali. Grazie a queste nuove regole, si vanno a riempire di contenuto le lacune presenti fino ad oggi a livello europeo e in tutti i paesi membri in materia di responsabilità civile.

Le nuove regole sono state varate con ben 689 voti a favore, solo 3 hanno votato contro mentre 4 si sono astenuti dalla votazione.

Ora la legge dovrà essere adottata formalmente dal Consiglio, per essere poi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea. Dopodiché gli Stati membri avranno a disposizione 24 mesi per recepire nella normativa interna la direttiva aggiornata in materia di responsabilità civile da circolazione.

Ora però vediamo quali sono le regole dedicate nello specifico alla tutela delle vittime dei sinistri stradali.

Armonizzati gli importi minimi obbligatori di copertura

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Si interviene prima di tutto sugli importi minimi obbligatori di copertura assicurativa, perché questo dato, che varia da Stato a Stato impedisce la corretta ed equa parità di trattamento.

Al riguardo l'Unione, al fine di garantire la stessa protezione minima alle persone che, a causa di un sinistro stradale, subiscono delle lesioni, ritiene che i suddetti importi minimi debbano essere armonizzati, e che la clausola di revisione uniforme sia agganciata all'indice dei prezzi al consumo pubblicato dal Eurostat.

Ma vediamo quali sono gli importi minimi obbligatori di copertura assicurativa indicati nella nuova formulazione dell'art. 9 della Direttiva:

  • in caso di danni alle persone 6 450 000 EUR per sinistro, indipendentemente dal numero delle persone lese, o 1 300 000 EUR per persona lesa;
  • in caso di danni alle cose 1 300 000 EUR per sinistro, indipendentemente dal numero delle persone lese.

Importi che, a partire dal quinto anno successivo dalla pubblicazione della direttiva di modifica, dovranno essere aggiornati dalla Commissione Europea, in base all'indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) stabilito a norma del regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Risarcimento danni anche se l'assicurazione è insolvente

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Il legislatore europeo si preoccupa di assicurare, anche in casi particolarmente insidiosi e difficili, il risarcimento dei danni alla vittima di lesioni derivanti da sinistro stradale. Al riguardo dispone che ogni Stato ha l'obbligo di creare o ad autorizzare un determinato organismo con il compito di provvedere a indennizzare i residenti che abbiano subito danni nei limiti minimi dell'assicurazione obbligatoria per danni alle cose o alle persone quando gli stessi sono stati causati da un veicolo assicurato presso una compagnia sottoposta a procedura fallimentare o liquidazione.

Lo Stato deve anche assicurarsi che il suddetto organismo disponga dei fondi necessari per provvedere agli indennizzi adottando le misure più opportune, come contributi finanziari. Al suddetto organismo la persona lesa può presentare direttamente la richiesta di indennizzo. A tale richiesta l'organismo deve fornire un'offerta di indennizzo o una risposta motivata entro tre mesi. In caso di accettazione dell'offerta l'indennizzo deve essere corrisposto nel termine di tre mesi.

Garantiti gli indennizzi anche in caso di deroga

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Gli Stati non dovrebbero applicare le regole stabilite dalla Direttiva quando la circolazione dei mezzi avviene all'interno di aree delimitate e soggette a restrizioni in cui si svolgono allenamenti, gare sportive, prove e dimostrazioni.

Si prevede tuttavia che "Al fine di non ridurre la protezione garantita dalla direttiva 2009/103/CE, gli Stati membri dovrebbero garantire che, nelle attività ed eventi sportivi motoristici autorizzati in conformità del rispettivo diritto nazionale e ammissibili alla summenzionata deroga, le persone lese siano risarcite per i danni subiti con modalità il più simili possibile a quelle dell'indennizzo che avrebbero ricevuto a norma della direttiva 2009/103/CE."

Lesioni cagionate da sinistri con rimorchi

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Può accadere che nel sinistro siano coinvolti dei rimorchi con un'assicurazione diversa da quella del veicolo trainante. In questi casi il soggetto leso dal sinistro deve poter essere autorizzato a presentare la richiesta dei danni all'assicuratore del rimorchio, se il diritto nazionale lo prevede e dovrebbe poter ottenere da questo soggetto informazioni sull'identità dell'assicuratore del veicolo trainante o informazioni sul meccanismo di risarcimento di cui all'articolo 10 della direttiva 2009/103/CE.

Scarica pdf Modifiche direttiva 2009-103-CE
Scarica pdf Direttiva 2009-103-CE

Foto: 123rf.com
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