- Violazione del diritto di difesa non comunicare l'anticipo udienza
- Mancata notifica dell'anticipo udienza, sentenza nulla
- Nulla la sentenza se non è stato notificato l'anticipo dell'udienza
Violazione del diritto di difesa non comunicare l'anticipo udienza
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Comporta violazione del diritto di difesa con conseguente nullità della sentenza non notificare all'imputato e al difensore che l'udienza è stata anticipata alla mattina rispetto all'orario originariamente fissato per il pomeriggio dello stesso giorno. Il giudizio quindi deve essere ripetuto per consentire all'imputato di difendersi. Queste le conclusioni della sentenza della Corte di Cassazione n. 37876/2021 (sotto allegata).
La vicenda processuale
La Corte d'Appello, nella veste di giudice del rinvio, dopo l'annullamento della decisione precedente limitatamente alla sanzione e per la riforma parziale del provvedimento di primo grado, riduce la pena per il reato di omicidio.
Mancata notifica dell'anticipo udienza, sentenza nulla
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L'imputato ricorre in Cassazione, ritenendo il giudizio di rinvio nullo perché l'udienza è stata celebrata in anticipo rispetto all'orario previsto, senza averlo però comunicato allo stesso e al suo difensore, che pertanto sono risultati assenti.
Nulla la sentenza se non è stato notificato l'anticipo dell'udienza
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La Cassazione accoglie il ricorso e annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello per un nuovo giudizio, in quanto il motivo sollevato è fondato.
E' emerso infatti che l'udienza originariamente fissata per il 6 maggio 2020 è stata rinviata d'ufficio al 18 giugno 2020. Con provvedimento del 25 maggio 2020 il Presidente della sezione della Corte d'appello a cui era stato assegnato il procedimento ha però anticipato l'udienza fissata per le ore 14.00, alle ore 9.00 del mattino. Le parti si sono presentate quindi per le ore 14.00 facendo presente che nessuna comunicazione era loro pervenuta sull'orario anticipato dell'udienza.
A tale contestazione il giudice ha replicato, affermando che il nuovo orario dell'udienza era stata pubblicato sul sito internet della Corte d'Appello in base a quanto previsto dalle linee guida del Presidente.
Per la Cassazione però, nel caso di specie, appare evidente la lesione del diritto al contraddittorio e difesa per mancata comunicazione del nuovo orario al difensore e all'imputato.
Il provvedimento con cui viene anticipata l'udienza infatti deve essere notificato alle parti. La mancata comunicazione del provvedimento con cui viene anticipato l'orario dell'udienza integra, come rilevato dal ricorrente, una nullità assoluta, perché impedendo all'imputato di presenziare e al difensore di difenderlo, è come se la citazione fosse stata omessa.
La pubblicazione del provvedimento sul sito della Corte, precisa la Cassazione "non può ritenersi infatti sostitutiva della notifica alle parti di tali provvedimenti, quando dagli stessi dipenda l'informazione alle stesse dovuta al fine di consentire loro l'effettiva partecipazione al processo."
L'art. 83 alla lettera d) del comma 7 del dl. n. 18/2020 (convertito con modificazione nella I. n. 27/2020) non prevede deroghe espresse al "regime delle notificazioni degli atti funzionali all'instaurazione del contraddittorio processuale."
Lo confermano anche i commi 13,14 e 15 dello stesso articolo 83 con cui il legislatore ha "espressamente predisposto una disciplina speciale delle comunicazioni e delle notificazioni degli avvisi nel periodo emergenziale, dimostrando così di voler sottrarre la materia all'autonomia dei dirigenti dei singoli uffici giudiziari."
In questo caso quindi era necessario notificare il provvedimento con cui era stato anticipato l'orario di udienza all'imputato e al difensore sulla casella di posta elettronica certificata del difensore.
La mancata notifica configura, come correttamente contestato dal ricorrente, una nullità assoluta e insanabile, per cui la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte per un nuovo giudizio.
Scarica pdf Cassazione n. 37876/2021• Foto: 123rf.com