In virtù del decreto legge n. 69/2013, che ha aggiunto il numero 12-bis all'articolo 2643 del c.c., oggi è possibile usucapire un bene ricorrendo alla mediazione

L'istituto dell'usucapione

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L'istituto dell'usucapione, disciplinato dagli articoli 1158 e ss del codice civile, configura una delle ipotesi di acquisto di un diritto su beni mobili o immobili a titolo originario. Rappresenta, dunque, la modalità di acquisto di un diritto che si compie mediante il possesso continuo, pacifico, ininterrotto e manifesto. Le tempistiche necessarie per usucapire un certo bene variano a seconda delle circostanze. L'usucapione ordinaria richiede 20 anni per i beni immobili e 10 anni per i beni mobili; per l'usucapione abbreviata, invece, sono necessari 10 anni per i beni immobili e 3 anni per i beni mobili registrati (oltre alla buona fede nell'acquisto del possesso, all'esistenza di un titolo e alla sua trascrizione).

Usucapione in mediazione: come fare

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Fino al 2013, l'accertamento dell'usucapione poteva avvenire esclusivamente tramite una sentenza emessa da un tribunale. In virtù del decreto legge n. 69/2013, che ha aggiunto il numero 12-bis all'articolo 2643 del c.c., oggi è, invece, possibile usucapire un bene, ricorrendo alla mediazione, con notevoli vantaggi di tempi e di costi rispetto a quanto avviene con la procedura "ordinaria".

E' opportuno precisare, inoltre che ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 28/2010 la domanda avanzata per dichiarare l'avvenuta usucapione è da considerarsi come relativa a «controversie in materia di diritti reali» e come tale soggetta al tentativo obbligatorio di mediazione.

Al fine di accertare l'usucapione in mediazione è necessario presentare, con l'assistenza di un avvocato, un'istanza presso un Organismo di mediazione competente territorialmente il quale, ricevuta l'istanza, fissa il primo incontro di mediazione entro 30 giorni: in tale sede, le parti potranno decidere se procedere con il tentativo di accordo bonario o adire il Tribunale.

L'eventuale verbale di accordo raggiunto in mediazione, sottoscritto dalle parti, dai rispettivi Avvocati e dal Mediatore, è titolo esecutivo, non occorre, pertanto, l'omologa del Giudice.

L'accertata usucapione va tuttavia trascritta presso la Conservatoria e, a tal fine, è indispensabile l'intervento di un Notaio che autentichi le firme apposte al verbale di mediazione. La figura del notaio è fondamentale, in quanto è colui che si occupa, altresì, della registrazione e della trascrizione dell'accordo di mediazione.

I vantaggi dell'usucapione in mediazione: costi e tempi

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Il primo dei vantaggi dell'usucapione in mediazione rispetto alla procedura dinanzi al Tribunale è rappresentato, senza dubbio, dai costi.

Infatti, la mediazione prevede, inizialmente, il pagamento dei costi di segreteria che ammontano a 40 euro + IVA (o 80 euro + IVA se il valore della domanda supera i 250mila euro), corrisposti i quali è possibile avviare il procedimento per poter raggiungere un accordo sull'usucapione del bene.

Se si decide di proseguire la strada della mediazione, occorre corrispondere delle indennità, variabili a seconda del valore della lite e indicate dal mediatore in sede di primo incontro. Con riferimento all'usucapione, essendo materia oggetto di mediazione obbligatoria, è possibile accedere al patrocinio a spese dello Stato, in presenza di redditi al di sotto della soglia fissata dalla legge.

Va poi considerato che:

- il verbale di mediazione è esente dall'imposta di registro fino al limite di 50mila euro di valore, superato il quale l'imposta è comunque dovuta solo per l'eccedenza;

- le indennità corrisposte all'organismo di mediazione per la gestione della procedura di mediazione danno diritto a un credito d'imposta sino a massimo 500 euro.

L'ulteriore notevole vantaggio dell'accertamento dell'usucapione in mediazione è rappresentato dalle tempistiche. La data del primo incontro, come visto, è fissata, come per legge, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza. Sempre in forza di quanto previsto dal legislatore, poi, l'intera procedura deve concludersi entro massimo tre mesi.


Avv. Antonella Bua

avv.antonellabua@libero.it


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