Per la Cassazione anche uno studio legale integra la nozione di privata dimora richiesto dalla norma che punisce il furto in abitazione

Furto in uno studio legale

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Ai fini del reato di furto in abitazione anche lo studio legale rappresenta un luogo di privata dimora perché nello stesso si svolgono anche atti della vita privata, in modo riservato, il titolare vi trascorre diverse ore al giorno e allo stesso non possono accedere soggetti terzi senza il consenso del legale. Va quindi respinto il ricorso dell'imputato, che contesta la qualificazione corretta del reato proprio perché, a suo dire, uno studio legale non può essere considerato un luogo di privata dimora come richiede la norma. Vediamo le ragioni per le quali la Corte di Cassazione con la sentenza n. 38412/2021 (sotto allegata) ha respinto il motivo sollevato dal ricorrente.

La vicenda processuale

Il giudice dell'impugnazione conferma la responsabilità penale dell'imputato per il reato di cui all'art. 624 bis. c.p, che punisce il furto in abitazione, per aver rubato all'interno di uno studio legale.

Studio legale e nozione di privata dimora

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Il difensore dell'imputato nel ricorrere in Cassazione contesta l'erronea qualificazione giuridica del reato e difetto di motivazione della decisione perché il furto in realtà è stato commesso in un luogo di lavoro che non può essere ricondotto alla nozione di privata dimora in quanto non è stato dimostrato che nello studio venissero compiuti atti tipici della vita privata o che vi fossero aree destinate ad attività personali.

Anche uno studio legale è un luogo di privata dimora

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La Corte di Cassazione respinge però il ricorso perché inammissibile in quanto generico.

Essa rileva che è stato dimostrato in giudizio che l'imputato, addetto alle pulizie del luogo del furto, si è introdotto nel garage, ha aspettato che tutti i dipendenti uscissero e una volta entrato nello studio ha sottratto oggetti preziosi, come gioielli e lingotti d'oro e un salvadanaio. Furto del valore complessivo di 7000 - 8000 euro.

Con tutte queste prove a suo carico l'imputato ha però concentrato la sua difesa sulla errata qualificazione del reato come furto in abitazione, sostenendo che uno studio legale non può essere considerato una privata dimora come specificato dall'art. 624 bis c.p.

Tesi che contrasta con quanto affermato dalla recente giurisprudenza la quale ha ritiene "corretta la qualificazione ex art. 624-bis cod. pen. del furto commesso di notte all'interno di uno studio legale, ricorrendo i presupposti dello "ius excludendi alios", dell'accesso non indiscriminato al pubblico e della presenza costante di persone, anche eventualmente in orario notturno, essendo il titolare libero di accedervi in qualunque momento della giornata; ciò in quanto, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata - compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale - e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare."

Orientamento che non fa che confermare la SU n. 31345 del 23/03/2017 che ha elencato le caratteristiche di cui un luogo deve essere in possesso per poter essere definito di "privata dimora". Sentenza da cui emerge che anche i luoghi in cui si svolge l'attività professionale, come nel caso di specie rientrano nella nozione indicata dall'art. 624 bis c.p.

Corretta quindi la qualificazione della Corte di Appello come privata dimora dello studio legale, desunta in particolare dal fatto che in questo luogo il titolare deteneva oggetti strettamente e intimamente personali e di valore.

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- Il furto in abitazione

- Quando è integrato il furto in abitazione?

Scarica pdf Cassazione n. 38412/2021

Foto: 123rf.com
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