- Obbligo d'indossare il casco sulle due ruote
- Per il passeggero senza casco risponde il conducente
- Sanzioni più trasparenti: doppia pubblicazione
Obbligo d'indossare il casco sulle due ruote
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Il decreto infrastrutture, in via di conversione in legge, interviene sull'art. 171 del Codice della Strada, che contiene la disciplina dell'uso del casco protettivo per gli utenti della Strada che circolano su due ruote.
La norma al primo comma prevede che durante la marcia sia il conducente del ciclomotore o motociclo che gli eventuali passeggeri, sono tenuti a indossare e a tenere allacciato regolarmente il casco protettivo, che deve essere conforme ai modelli omologati in base a quanto sancito a livello europeo.
Per il passeggero senza casco risponde il conducente
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La modifica può sfuggire, anche perché non prevede altro che questo: "all'articolo 171, comma 2, secondo periodo, la parola: « minore » è soppressa e dopo la parola: « risponde » è inserita la seguente: « anche ».
Operando le modifiche previste dal decreto infrastrutture sul comma 2 dell'art. 171, questo è quello che emerge: "Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83 a € 332. Quando il mancato uso del casco riguarda un trasportato, della violazione risponde anche il conducente."
La modifica è chiara, prima il conducente rispondeva se il trasportato era un minore che non indossava il casco. Ora invece non rileva che il passeggero sia minore o meno, a rispondere della sanzione è anche il conducente del motociclo o del ciclomotore.
Sanzioni più trasparenti: doppia pubblicazione
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In materia di sanzioni, il decreto infrastrutture va a modificare anche l'art. 142 del Codice della Strada, il quale al comma 14 quater prevede l'obbligo a carico di ogni ente locale d'inviare entro il 31 maggio di ogni anno una relazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, in cui deve essere indicato, in riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi derivati dall'applicazione delle multe per il superamento del limite di velocità, come risultante da rendiconto approvato nello stesso anno, e quali gli interventi sono stati realizzati con queste risorse, specificando gli oneri sostenuti per ogni intervento.
Il decreto infrastrutture al fine di garantire una maggiore trasparenza introduce l'obbligo, a carico di ogni ente locale di pubblicare detta relazione, entro 30 giorni dall'invio ai Ministeri, in una sezione apposita del sito istituzionale. A partire dal 1 luglio del 2022 il Ministero dell'Interno dovrà pubblicare le relazioni pervenute entro 60 giorni in una sezione apposita del proprio sito istituzionale.
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