- Linee guida e responsabilità medica
- Il dovere di valutare l'applicabilità al caso concreto
- Il richiamo alla legge Gelli-Bianco
Linee guida e responsabilità medica
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Non è sufficiente, per un medico, attenersi alle linee guida ospedaliere per non incorrere in responsabilità colposa, se le stesse non risultano adeguate al caso concreto.Con questa motivazione, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza della corte d'appello che aveva assolto un ginecologo dall'accusa di aver provocato, con il proprio comportamento omissivo, il decesso di un nascituro (Cass. N. 37617/2021, sotto allegata).
Secondo la Suprema Corte, l'errore dei giudici della corte d'appello consiste nell'aver ritenuto esclusa la responsabilità del medico per il semplice fatto che l'attività diagnostica da questi posta in essere risultava rispondente a quanto previsto dalle linee guida dell'ospedale.
Per la sentenza in oggetto, infatti, "giova ricordare che il formale rispetto delle linee guida vigenti presso il nosocomio non poteva (e non può) considerarsi esaustivo ai fini dell'esclusione della responsabilità del ginecologo: ciò in quanto le linee guida, lungi dall'atteggiarsi come regole di cautela a carattere normativo, costituiscono invece raccomandazioni di massima che non sollevano il sanitario dal dovere di verificarne la praticabilità e l'adattabilità nel singolo caso concreto".
Il dovere di valutare l'applicabilità al caso concreto
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In altre parole, le linee guida ospedaliere possono fornire ai medici solo delle indicazioni di massima, ma questi sono in ogni caso tenuti a valutare l'idoneità delle condotte in esse indicate in relazione al caso concreto che li occupa.
I medici, pertanto, devono offrire al paziente le prestazioni mediche più appropriate, e l'eventuale osservanza delle linee guida non è sufficiente a far venir meno l'autonomia e la responsabilità del medico nella cura del paziente.
La sentenza della Cassazione si inserisce in un filone giurisprudenziale che già seguiva tale orientamento, ma aiuta a fare maggiore chiarezza sul tema sancendo a chiare lettere che "non può dirsi esclusa la responsabilità colposa del medico in riguardo all'evento lesivo occorso al paziente per il solo fatto che abbia rispettato le linee guida, comunque elaborate, avendo il dovere di curare utilizzando i presidi diagnostici e terapeutici di cui al tempo la scienza medica dispone".
Il richiamo alla legge Gelli-Bianco
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Gli Ermellini hanno colto l'occasione anche per meglio delineare il valore tecnico e giuridico rivestito dalle linee guida, richiamando la recente legge c.d. Gelli-Bianco (l. 24/2017), seppure la stessa non fosse applicabile al giudizio in oggetto perché non ancora vigente all'epoca dei fatti.
Tale legge sancisce che gli esercenti le professioni sanitarie - nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale - sono obbligati ad attenersi alle raccomandazioni previste dalle linee guida "salve le specificità del caso concreto".
Inoltre, sempre a norma della l. 24/2017, la punibilità del medico che abbia rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida è esclusa, nonostante la sua imperizia, solo a condizione che tali linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.
In definitiva, l'odierna sentenza della Cassazione ribadisce che il rispetto delle linee guida non è sufficiente ad escludere la responsabilità medica tutte le volte che le stesse non risultano idonee ad essere applicate al caso specifico di cui il medico si occupa.
Scarica pdf Cass. n. 37617/2021