La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 14463/2007) ha precisato che ai fini dell'integrazione del reato previsto e punito dall'art. 9 ter del Codice della Strada "Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore" non è necessario che tra i conducenti vi sia un preventivo accordo, ma basta che gli stessi pongano in essere tra di loro una competizione in velocità tentando di superarsi a vicenda. In particolare, precisa la Corte, la norma del Codice della Strada "descrive la condotta tipica facendo esclusivo riferimento al fatto di gareggiare ("chiunque gareggia in velocità con veicoli a motore") senza alcun riferimento all'accordo tra i conducenti" e che è ovvio che "trattandosi oggi di reato di natura dolosa, il fatto vietato (il gareggiare) deve essere voluto dall'agente, ma da ciò non deriva certo che debba essere frutto di un preventivo accordo con gli altri conducenti". I Giudici del Palazzaccio hanno poi precisato di essere giunti a tale decisione interpretando la nuova norma incriminatrice "che ha introdotto analoga fattispecie incriminatrice (articolo 9 ter del D.Lgs 285/92) peraltro più grave di quella precedente non solo perché la pena è stata aumentata ma altresì per la trasformazione della fattispecie da contravvenzione a delitto".
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