- Lotta alle frodi su carte di credito: il Cdm approva il decreto
- Utilizzo indebito e falsificazione per tutti i mezzi diversi dal contante
- Detenzione e diffusione apparecchiature per commettere reati
- Nuova aggravante per il reato di frode informatica
- Le novità per le società decreto n. 231/2001
Lotta alle frodi su carte di credito: il Cdm approva il decreto
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Con il comunicato stampa n. 45 il Governo informa che nel corso del Consiglio dei ministri del 4 novembre è stato approvato, tra le tante misure al vaglio, anche il decreto legislativo che attua la Direttiva UE 2019/713 che si occupa della "lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti."
Vediamo quali sono le novità previste dal decreto.
Utilizzo indebito e falsificazione per tutti i mezzi diversi dal contante
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Al momento l'art. 493 ter c.p. punisce l'indebito utilizzo e la falsificazione di carte di credito e di pagamento. Con il decreto che recepisce la direttiva si vuole estendere il reato di utilizzo indebito e di falsificazione a tutti gli strumenti di pagamento diversi dal denaro contante.
In questo modo si attua l'art 3 della Direttiva UE, che obbliga gli Stati membri dell'Unione a considerare reato sia l'utilizzazione fraudolenta di un mezzo di pagamento che è stato rubato o ottenuto in maniera illecita sia uno strumento di pagamento che è stato contraffatto o falsificato.
Attualmente la sanzione prevista, ossia la pena della reclusione da 1 a 5 anni e la multa minima di 310 euro fino a un massimo di 1550 euro, è in linea con quanto previsto dalla Direttiva, che per questo reato prevede una pena della reclusione che non deve essere inferiore, nella misura massima, a due anni.
Detenzione e diffusione apparecchiature per commettere reati
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Prevista l'introduzione di un nuovo reato che punisce sia la detenzione che la diffusione di quelle apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che servono per commettere reati che hanno a che fare sempre con strumenti di pagamento diversi dal contante.
In questo caso la pena prevista è quella della reclusione fino a due anni e della multa fino a 1000 euro. La fattispecie nel dettaglio punisce chiunque "produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici progettati principalmente per tale finalità, o adattati a tale scopo."
La nuova fattispecie prevede l'introduzione del nuovo articolo 493 quater nel nostro codice penale.
Nuova aggravante per il reato di frode informatica
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Viene prevista una nuova aggravante per il reato di frode informatica contemplato dall'art. 640 ter del codice penale, il quale punisce "Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno."
La nuova aggravante, che prevede l'applicazione della pena della reclusione da 1 a 5 anni e la multa da 309 a 1549 euro è prevista quando il sistema informatico viene alterato per procurare un profitto a se stessi o un danno a un terzo e questa operazione determina un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta.
Anche in questo caso la modifica risulta perfettamente coerente con la volontà della Direttiva di punire questa condotta, particolarmente riprovevole, con una detenzione che nella misura massima non deve essere inferiore ai tre anni.
Le novità per le società decreto n. 231/2001
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Saranno interessate dalla riforma prevista dalla Direttiva anche le società, che potranno essere considerate responsabili:
- del delitto d'indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti e che verranno sanzionate con la sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote;
- del delitto che punisce la detenzione e la diffusione di apparecchiature, dispositivi e programmi informativi per la commissione di reati che hanno a che fare con strumenti di pagamento diversi dai contanti e la frode aggravata, che viene punita con la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.