Svolta delle Sezioni Unite in tema di assegno divorzile con la sentenza 32198/21: il diritto non si estingue automaticamente se si instaura una nuova convivenza

Assegno di divorzio anche in caso di nuova convivenza

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L'instaurazione di una nuova convivenza non è un motivo sufficiente a giustificare l'estinzione automatica del diritto a ricevere l'assegno divorzile, ma comporta solo una rimodulazione della somma da riconoscere all'ex coniuge.

È quanto hanno stabilito, con una innovativa e chiarificatrice sentenza, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza 32198/2021, pubblicata il 5 novembre).

Il provvedimento opera una decisiva distinzione tra componente assistenziale e componente compensativa dell'assegno. Se la prima è destinata a venire meno quando il coniuge inizi una nuova relazione stabile, la seconda mantiene la sua ragion d'essere, perché si riferisce a quanto accaduto in precedenza, in costanza di matrimonio.

Chiariamo meglio i due aspetti.

Assegno divorzile: componente assistenziale e compensativa

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La componente assistenziale dell'assegno di divorzio ha la funzione di fornire un sostegno al coniuge economicamente più debole.

In presenza di una nuova famiglia di fatto, però, tale esigenza viene meno, in virtù del c.d. principio di autoresponsabilità.

In altre parole, se la relazione con il nuovo convivente viene ritenuta stabile (ad esempio per la presenza di figli o per la contribuzione economica comune nella quotidianità), viene meno l'esigenza di assistenza economica da parte dell'ex coniuge.

Diversa è la ratio della componente compensativa dell'assegno divorzile. Questa, anziché riferirsi alle esigenze future, fa riferimento a circostanze già maturate nel passato, per valorizzare quanto fatto dall'ex coniuge in costanza di matrimonio.

Infatti, tale componente è parametrata a criteri quali l'apporto fornito dall'ex al ménage quotidiano, nonché alle occasioni lavorative a cui questi ha rinunciato per le esigenze della famiglia. Inoltre, l'entità della componente compensativa dell'assegno divorzile dipende anche dalla durata che ha avuto il matrimonio.

Nuovo convivente: no all'estinzione automatica dell'assegno divorzile

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Proprio per tali motivi, con la sentenza in oggetto le Sezioni Unite hanno escluso che, in caso di nuova convivenza, operi l'automatica decadenza dal diritto a ricevere l'assegno divorzile.

In tale circostanza, infatti, il giudice, valutando discrezionalmente il singolo caso concreto, dovrà individuare la componente compensativa dell'assegno, stralciando invece quella riferita alle esigenze assistenziali non più meritevoli di considerazione.

D'altra parte, le SS.UU. sono state chiamate a decidere sul punto proprio perché ci si era resi conto che non risulta far discendere dal principio di autoresponsabilità l'automatica estinzione del diritto all'assegno nella sua integrità.

Occorreva, cioè, una soluzione che tenesse conto delle concrete fattispecie specifiche, conciliando le nuove scelte di vita dell'ex con la conservazione di posizioni meritorie già maturate.

L'ipotesi di un assegno di divorzio temporaneo

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Chiarito ciò, si pone il problema di come liquidare l'assegno nella sola componente compensativa all'ex coniuge che abbia instaurato una nuova relazione stabile.

Infatti, la classica configurazione del versamento periodico si addice principalmente all'esigenza di sostegno economico tipica della componente assistenziale.

Venuta meno quest'ultima, ha poco senso, secondo la Corte, prevedere il versamento periodico di un emolumento interamente parametrato al passato, cioè riferito a criteri già valutabili nella loro completezza e non più suscettibili di variazione (come la durata del matrimonio, l'apporto dell'ex al ménage familiare e il valore delle sue rinunce professionali).

Per tale motivo, viene ritenuto opportuno che, in caso di nuova convivenza stabile, l'assegno di divorzio sia versato in unica soluzione o per un periodo di tempo limitato e predeterminato.

A tal fine, però, è attualmente imprescindibile uno specifico accordo delle parti sul punto, poiché il nostro ordinamento non permette al giudice di prevedere il versamento di un assegno temporaneo.

Scarica pdf Cass-32198-2021

Foto: 123rf.com
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