Il beneficio dell'assegnazione temporanea viene riconosciuto dall' articolo 42 bis per ciascun figlio e non può essere negato per il secondogenito

Assegnazione temporanea del dipendente

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Nei casi in cui l'amministrazione accordi l'assegnazione temporanea al dipendente militare per la cura del figlio minore di tre anni, può essere concesso il beneficio anche una seconda volta, per un altro figlio minore.

A confermarlo è la Quarta Sezione del Tar Lombardia, con la sentenza n. 2350/2021 pubblicata in data 26.10.2021.

Assegnazione temporanea con due figli

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In sostanza, il caso pratico può essere questo: può verificarsi che il dipendente in servizio al nord, in occasione della nascita del primo figlio chieda di essere assegnato ad una sede di servizio situata nella città o in una provincia al sud.

L'amministrazione ammette il militare a fruire dell'assegnazione temporanea.

A questo punto, nato un altro figlio, il dipendente ripete l'istanza ex art. 42 bis D.lgs. 151/01.

Ecco, in una situazione come quella descritta, l'amministrazione non può negare il beneficio richiesto, dicendo che siccome è stato utilizzato per il primo figlio allora il secondogenito non ne possa beneficiare.

In questo caso l'ente militare o, più in generale, una qualsiasi articolazione amministrativa, deve attenersi al parametro normativo che non esclude la doppia fruizione dell'assegnazione temporanea, nei casi ovviamente in cui sussistono i presupposti fissati dal ridetto art. 42 bis.

Impugnazione del secondo rigetto

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Se l'amministrazione nega la seconda assegnazione del genitore ad altra sede di servizio prossima al nucleo familiare, il provvedimento adottato verrà annullato in corso di giudizio.

Sì perchè il rigetto della seconda istanza, come è noto, può essere portato all'attenzione del tribunale amministrativo, ove il Collegio potrà senz'altro stabilire l'illegittimità del diniego per manifesta violazione e falsa applicazione della disposizione in commento.


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