- Principi di trasparenza e collaborazione
- Atto soprassessorio
- Assegnazione temporanea militare: il caso
Principi di trasparenza e collaborazione
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In generale il nostro ordinamento giuridico, in materia di procedimento amministrativo, contempla i principi di trasparenza, collaborazione e buona fede cui deve sempre ispirarsi ed attenersi la pubblica amministrazione.
Quando il privato presenta una domanda, il procedimento amministrativo viene avviato e, ai sensi dell'art. 2 Legge n. 241/90, la pubblica amministrazione è tenuta a concluderlo positivamente o negativamente, a seconda che sussistano o meno i presupposti di accesso all'istituto che interessa il dipendente.
Dunque le norme vogliono che l'azione della p.a. sia sempre ispirata a quei fondamentali principi, al fine di rendere apprezzabile nel concreto operato il criterio del buon andamento scolpito nell'art. 97 comma 2 della Carta Fondamentale della Repubblica.
Atto soprassessorio
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Nei casi in cui l'amministrazione mantiene, invece, un atteggiamento elusivo rispetto all'istanza del dipendente, ebbene si configura la fattispecie dell'atto soprassessorio.
L'atto soprassessorio è definito dalla giurisprudenza come quell'atto che ricorre nei casi di spendita apparente del potere amministrativo.
Pensiamo a quelle circostanze nelle quali la p.a. propone richieste istruttorie inutili e defatigatorie, oppure approda a provvedimenti che aggirano il contenuto dell'istanza del privato, oppure ancora sospende l'iter procedimentale in casi non contemplati dalla Legge.
I casi di cosiddetto arresto procedimentale rientrano nel novero degli atti soprassessori.
Assegnazione temporanea militare: il caso
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Uno di questi casi è stato esaminato e risolto dal Tar Lombardia Sezione Quarta, con la sentenza n. 910/2021.
Qui, decidendo su un ricorso in materia di assegnazione temporanea del militare ex art. 42 bis d. lgs. n. 151/01, il tribunale ha annullato il provvedimento di restituzione dell'istanza di assegnazione.
Secondo la chiara indicazione del collegio giudicante, il militare non deve attendere il rientro nella sede di servizio, mentre si trova in assegnazione temporanea, per presentare un'ulteriore istanza di assegnazione in quanto ha avuto il terzo figlio.
In pratica: l'istanza iniziale presentata dal militare va sempre esaminata e valutata nei tempi di Legge, non va mai restituita senza seguito.
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