Il ricorso
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Alcuni militari presentano un ricorso amministrativo e chiedono l'accertamento del loro diritto a percepire il trattamento economico previsto dall'art. 1 primo comma Legge n. 86 del 29 marzo 2001.
Chiedono poi la condanna del Ministero della Difesa al pagamento dell'indennità di trasferimento con interessi e rivalutazione.
La norma
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La norma da loro evocata, in sintesi, dispone quanto segue:
1) alle diverse categorie del personale indicato dal co. 1, trasferito d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete un'indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi;
2) l'indennità è ridotta del 20 per cento per il personale che fruisce, nella nuova sede, di alloggio gratuito di servizio;
3) il personale che non fruisce di alloggio gratuito può optare per il rimborso del 90 per cento del canone mensile pagato per l'alloggio privato, fino ad un importo massimo di lire un milione mensili per non più di 36 mesi.
L'amministrazione militare nella sua difesa ritiene il ricorso irricevibile, in quanto non risulta l'impugnazione dei provvedimenti di trasferimento adottati alcuni anni prima.
La soluzione del tribunale
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Il tribunale amministrativo respinge la tesi del Ministero, affermando che la posizione giuridica dedotta dai dipendenti ha natura di diritto soggettivo con carattere patrimoniale.
Tanto comporta la conseguenza che la loro domanda è niente altro che un'azione di accertamento e di condanna, notoriamente attivabile a prescindere dall'intermediazione di un provvedimento amministrativo.
In pratica: i militari hanno presentato il loro ricorso per ottenere la condanna dell'amministrazione e il riconoscimento del diritto soggettivo al pagamento dell'indennità di trasferimento ex L. n. 86/01, che si fonda solo sulla Legge e a fronte della quale l'attività amministrativa si presenta del tutto vincolata e subordinata alla semplice verifica dei presupposti (distanza superiore a 10 chilometri tra la nuova sede e la sede originaria ed ubicazione delle stesse in Comuni diversi), domanda azionabile nel termine prescrizionale di cinque anni.
L'articolato caso concreto è stato affrontato e risolto favorevolmente per i militari dal Tar Lecce Sezione 3, con la sentenza n. 402 del 26 marzo 2020; la pronuncia è stata appellata in sede cautelare dal Ministero della Difesa e il Consiglio di Stato ha concluso la fase con l'ordinanza n. 4829/2020 pubblicata il 28 agosto 2020, di rigetto dell'appello cautelare presentato dall'amministrazione.
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