Per la Cassazione, è corretta la revoca del mantenimento al figlio di 32 anni che non studia e fa lavori saltuari da anni, non si può abusare del mantenimento dei genitori

Il figlio non deve abusare del mantenimento dei genitori

[Torna su]

La Corte di Cassazione ancora una volta si pronuncia sul tema dei figli bamboccioni, confermando la correttezza della motivazione della sentenza impugnata nel disporre la revoca del mantenimento al figlio di 32 anni, che da anni fa lavori saltuari e ha smesso di studiare e formarsi. In base al principio di auto responsabilità il figlio non può infatti abusare a vita del mantenimento dei genitori anche perché questo è dovuto quando è finalizzato alla realizzazione di un percorso educativo e di formazione. Nel momento in cui questo manca la decisione al riguardo deve essere assunta con un rigore che cresce al crescere dell'età del beneficiario. Queste le importanti conclusioni contenute nella ordinanza della Cassazione n. 32406/2021 (sotto allegata).

La vicenda processuale

Tutto ha inizio perché in sede di appello la Corte riforma in parte la decisione di primo grado, revocando anche il mantenimento che il padre deve al figlio maggiorenne.

Contraria alla legge la revoca del mantenimento al figlio?

[Torna su]

La ex moglie, a cui la Corte ha revocato l'assegnazione della casa famigliare, ricorre in Cassazione facendo valere la tempestività del ricorso e censurando la decisione della Corte di Appello per violazione di legge sia per quanto riguarda sia la revoca dell'assegnazione della casa coniugale in suo favore che la revoca del mantenimento che il padre versava in favore del figlio maggiorenne.

I genitori mantengono i figli se c'è un progetto educativo o di formazione

[Torna su]

La Corte però dichiara il ricorso inammissibile e sulla decisione relativa alla revoca del mantenimento disposto in favore del figlio maggiorenne, dichiara di condividere la motivazione del giudice dell'impugnazione. La Corte di merito ha infatti rilevato che il figlio trentaduenne ha abbandonato gli studi a 16 anni, ha frequentato corsi di formazione nel 2011 e nel 2012, ha maturato qualche esperienza lavorativa saltuaria anche se non emergono difficoltà che gli rendono impossibile inserirsi in un contesto lavorativo.

Con la sua decisione la Corte di merito non ha fatto altro che dare attuazione al principio di auto responsabilità "che impone al figlio di non abusare del diritto di essere mantenuto dal genitore oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, perché l'obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione".

Corretta altresì la valutazione da parte della Corte degli indici di rilevanza adottati, che le hanno fatto ritenere necessario dover ponderare la sussistenza dei requisiti necessari al mantenimento con un giudizio che è tanto più rigoroso quanto più aumenta l'età del figlio.

Del tutto inammissibile quindi appare il ricorso della madre perché non si confronta affatto con le argomentazioni della decisione di merito e perché si limita ad affermare in modo assai generico che in giudizio non è stata dimostrata l'indipendenza economica del figlio né la percezione di un reddito commisurato alla competenza e professionalità acquisito, dimostrando in questo modo la volontà di ottenere un nuovo giudizio di merito dei fatti attraverso la denuncia di un vizio di legge.

Leggi anche:

- Il mantenimento dei figli maggiorenni

- Mantenimento figlio maggiorenne: quando il genitore è tenuto a versarlo

Scarica pdf Cassazione n. 32406/2021

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: