- Tamponi e certificazione verde
- Come si ottiene il green pass
- Niente green pass con i tamponi?
- Tampone rapido e tampone molecolare differenze
- La giurisprudenza sul green pass per lavoro
- Obbligo di vaccino illegittimo?
Tamponi e certificazione verde
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Si fa un gran discutere in questi giorni sull'eventualità di ridurre le ipotesi di rilascio del green pass solo in favore di chi si è vaccinato o sia guarito dal Covid-19 (e al limite anche per chi si sottoponga a tampone molecolare).
Resterebbero fuori, così, i soggetti che si sottopongono a tampone rapido.
In sostanza, considerato l'elevato costo di un tampone molecolare (sempre che non si opti per togliere in toto la possibilità di effettuare i tamponi), chi non si vaccina rischia di essere tagliato fuori dai luoghi di lavoro ma anche da ristoranti, eventi e altri luoghi pubblici.
Ma sarebbe legittimo un green pass riservato ai soli vaccinati?
Vediamo come stanno le cose a livello normativo e quali sono gli scenari a cui potremmo andare incontro nei prossimi mesi.
Come si ottiene il green pass
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Come noto, il green pass, o certificazione verde, è una misura adottata ormai in quasi tutta Europa e disciplinato in Italia dal decreto legge n. 52/2021, per consentire la graduale ripresa delle iniziative economiche, nel rispetto delle esigenze di contenimento dell'epidemia in corso.
In base all'art. 9 di tale decreto, le certificazioni verdi sono rilasciate nelle seguenti ipotesi:
- avvenuta vaccinazione contro il Covid;
- guarigione dall'infezione da Covid;
- effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, con esito negativo al virus.
Il successivo decreto legge n. 127/2021 ha reso l'ottenimento e l'esibizione del green pass obbligatorio per accedere ai luoghi di lavoro, sia nel settore pubblico che privato, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, fino a che perduri lo stato di emergenza.
Tale obbligo (che non riguarda i soggetti esenti dalla campagna vaccinale) comporta che, in mancanza di possesso o di esibizione, il lavoratore debba considerarsi assente ingiustificato e non abbia diritto alla retribuzione giornaliera.
Proprio la validità di questo decreto scade nei prossimi giorni e necessita, quindi, di conversione in legge da parte delle Camere. Il Senato ha già approvato il disegno di conversione, su cui il Governo ha posto la questione di fiducia.
Niente green pass con i tamponi?
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La sensazione è che all'atto di approvazione da parte della Camera, da esprimersi entro il prossimo 20 novembre, i requisiti per ottenere il green pass resteranno invariati (oppure che si opti per una riduzione della validità dei tamponi a 24 ore anzichè 48, secondo le notizie dell'ultima ora).
È indubbio, però, che in seno al Governo - e in particolare al Comitato tecnico scientifico del Ministero della Salute - si stia facendo strada l'idea che, per fronteggiare il rialzo della curva dei contagi, sia necessaria un'ulteriore stretta e che questa possa consistere nell'eliminare la possibilità di ottenere il green pass con un semplice tampone rapido.
La questione è evidentemente di grosso rilievo ed è fonte di discussione sia sotto il profilo dell'opportunità che della legittimità.
Cerchiamo di capire a quali scenari andremmo incontro se il tampone rapido o persino anche quello molecolare non fossero più sufficienti per ottenere il green pass.
Tampone rapido e tampone molecolare differenze
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Innanzitutto va detto che il tampone molecolare si distingue da quello rapido perché offre risultati più affidabili ma al tempo stesso è molto più costoso (circa tre volte tanto).
Differenti sono anche le tempistiche: i risultati di un tampone molecolare arrivano dopo 1-2 giorni e hanno una validità di 72 ore, mentre quello rapido dà risultati immediati con validità 48 ore.
Già da queste caratteristiche si evince che, per costi e tempi, il tampone molecolare mal si concilia con le esigenze di chi si sottopone al test per andare a lavoro.
Al riguardo va tenuto presente che solo nelle ultime settimane sono stati eseguiti diversi milioni di tamponi rapidi, nella stragrande maggioranza dei casi richiesti da soggetti non vaccinati per accedere al luogo di lavoro (ogni tampone rapido, si ricorda, genera un green pass valido 48 ore).
Questa scelta è dovuta, quindi, anche al costo sicuramente più accessibile di un tampone rapido (grazie anche ai prezzi calmierati imposti dallo stesso decreto 127/21) rispetto a quello molecolare, ma va sottolineato che l'attendibilità dei tamponi rapidi antigenici è nettamente inferiore.
Cosa succederebbe, quindi, se un prossimo provvedimento dovesse eliminare questa possibilità, e cioè stabilire una norma dal seguente tenore: niente green pass con tampone rapido?
C'è chi vede in una simile decisione una sostanziale introduzione dell'obbligo di vaccino, seppure in via per così dire indiretta. Sarebbe legittimo un provvedimento del genere nel nostro Paese?
La giurisprudenza sul green pass per lavoro
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La recente giurisprudenza sul tema (cfr. Tar Lazio, ord. n. 5705 del 20 ottobre 2021) ha fondato l'ammissibilità dell'obbligo di presentazione della certificazione verde sul presupposto che sia attualmente ottenibile anche con un semplice tampone rapido.
In particolare i giudici laziali hanno ritenuto che le norme sul green pass non impongono un obbligo vaccinale, dal momento che "per ottenere il documento in questione non è necessario sottoporsi al vaccino, attesa la possibilità, in alternativa, di dimostrare di essere risultati negativi ad un tampone ovvero di essere guariti dall'infezione da Covid-19 da non più di sei mesi".
Dello stesso tenore la successiva pronuncia dello stesso tribunale, ordinanza Tar Lazio ord. n. 6154/2021, con cui si è ribadito che l'alternativa di sottoporsi a test con tamponi risulta rispettosa del diritto del lavoratore a non vaccinarsi. Peraltro, sottolineano i giudici laziali, la scelta di non vaccinarsi non è necessariamente da considerarsi intangibile, poiché va contemperata con altri interessi fondamentali, come la salute pubblica e quello di assicurare il regolare svolgimento delle attività essenziali".
La pronuncia più rilevante, sinora, è probabilmente quella del Consiglio di Stato (decreto n. 5950/2021), che da un lato ribadisce che il green pass non è discriminante poiché ottenibile anche con tampone, ma dall'altro evidenzia che "l'asserita priorità del diritto individuale alla salute quale fondamento del rifiuto di vaccinarsi non può avere valore assoluto, allorché sia posto a confronto con l'eguale diritto di una collettività di persone il cui diritto a scongiurare possibili contagi ha prevalenza perché espressione di una componente della salute pubblica".
Da queste pronunce emerge chiaramente che il green pass non è considerato discriminante poichè esiste la possibilità di ottenerlo anche con un tampone, ergo, eliminando questa possibilità il certificato diventerebbe, di conseguenza, discriminatorio.
Obbligo di vaccino illegittimo?
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L'ultima pronuncia del Consiglio di Stato, tuttavia, andando oltre la legittimazione o meno del green pass, afferma chiaramente che il rifiuto di vaccinarsi non ha valore assoluto. In generale, tuttavia, la questione sull'ammissibilità di un obbligo vaccinale è ancora molto dibattuta. Se è vero che alcune voci dottrinali evidenziano come la stessa Costituzione lasci la porta aperta alla possibilità di imporre un vero e proprio obbligo (facendo riferimento ai doveri di solidarietà sociale ex art. 2 Cost. e alla possibilità prevista dall'art. 32 di disporre trattamenti sanitari obbligatori per legge se finalizzati alla tutela della salute collettiva), in attesa di nuove pronunce che chiariscano i limiti tra libertà individuale e salute pubblica, l'unica certezza è che la cautela nell'interpretare il dettato costituzionale deve essere massima.
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