Accordo contrattuale, in cosa consiste e cosa lo differenzia da un accordo normativo: ecco una panoramica del contratto dalla manifestazione della volontà delle parti all'accettazione della proposta

Il contratto

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Il contratto si presenta, sotto un profilo dinamico, come una modificazione delle sfere giuridiche venute a contatto e, sotto un profilo statico, come quadro di tale nuova situazione (v. art. 1372 c.c.: il contratto è "legge fra le parti").

Comunemente, si ritiene che dal contratto sorgano obblighi e diritti come diretta derivazione della "volontà contrattuale", fusione delle volizioni individuali. Questa impostazione presuppone che le si attribuisca un eccezionale valore, cosa che si è fatta o ricorrendo ad un potere istituzionale, o a una sorta di delega statale. Ma si tratta di forzature.
In effetti il contratto, da un punto di vista modificativo (o creativo), non appena è nato che muore e di lui non restano che le vestigia, sia pure di rilevante importanza in quanto regolanti quella che bene è detta esecuzione. Ma non del contratto
, bensì delle modifiche cui ha dato luogo.
Non esistono, dunque, contratti ad efficacia continuata. Il contratto è una realtà determinata e immutabile che consiste soltanto in una modificazione delle sfere giuridiche dei contraenti e che si traduce in un loro nuovo status astratto (che può certamente articolarsi e configurarsi nei modi più diversi).
Ci si può chiedere quale imperatività può costringere questa attività esecutiva.
Qui, si fa riferimento ad un principio generale di tutela della personalità, che si riporta al principio "neminem laedere" in quanto si tratta di rispetto della soggettività nella nuova configurazione seguita al contratto
.
Ovviamente, dopo la contrattazione il principio diviene concreto (determinato nel contenuto) e particolare (determinato nei soggetti). Donde la configurabiltà, come effetto del negozio, di un obbligo preciso, cui corrisponde una posizione attiva, anch'essa concreta e specifica.

Valore della volontà

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Quando il diritto soggettivo ha riferimento economico-patrimoniale (art. 1174 c.c.), concretandosi in una relazione fra persona e "cosa", sorge e permane attraverso e mediante un atto di volontà. Ed è il legame che determina l'inerenza della prima alla seconda.
Ne consegue la "competenza" esclusiva della volontà a disporre dei diritti a contenuto economico. Cosa che non avviene con i diritti "personalissimi" i quali, diretta derivazione della personalità, sorgono e vivono con questa, del tutto indipendentemente dalla volontà (e questo li rende indisponibili).

La proposta

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Di particolare importanza quella manifestazione di desiderio che è qualificata proposta. Si è detto desiderio e non volontà in ragione di alcune specifiche caratteristiche.
Per taluno (Carnelutti e Zanobini, in primis) si tratta di concetti identici. Ma si tratta di un errore. Basti constatare che il primo è fatale, mentre la seconda è libera.
Distinguiamo comunque due forme di desiderio. La prima è una derivazione diretta dei sensi. La seconda, una attrazione sorgente da una comparazione razionale. Entrambe sono derivazioni della sensibilità in senso lato, intesa cioè come anello di congiunzione tra soggetto e mondo esterno.
Considerazione, questa, che consente di chiarire come la c.d. "causa naturale" del contratto (ovvero il fine che l'agente si propone si conseguire), non inerisce al contratto bensì alla proposta, identificandosi con i motivi che lo spingono alla conclusione del (futuro) contratto e che potrà avre rilievo per l'eventuale ricerca di una "culpa in contrahendo" e per il concetto di "fraudem legis".
Ora, la richiamata comparazione razionale può condurre sia a una manifestazione di desiderio, sia ad una di volontà.
La differenza sta in ciò che, mentre quest'ultima può inerire al suo oggetto, senza incontrare che ipotetici ostacoli naturali, il desiderio è volontà qualificata appunto dalla natura dell'ostacolo che incontra: una soggettività fonte di una volontà esclusivamente "competente" circa il risultato cui mira.
L'eguaglianza dei soggetti comporta l'impossibilità della prevalenza di una volontà sull'altra. Ed in tal senso la volontà rimane al livello di desiderio.
Rimane comunque il fatto che la determinazione all'espressione del desiderio consegue comunque ad una volizione vera e propria.
Vediamo: il soggetto trova una res nullius e se ne appropria. La sua volontà non conosce impedimenti. Se la cosa, però, inerisce ad altro soggetto, è necessario che la volontà del primo passi attraverso quella del secondo, rendendola conforme alla propria.
E, per l'appunto, ciò accade necessariamente per ogni contratto costituendo, questa tensione dinamica insita nel rapporto di eguaglianza tra i soggetti, il perno motore, la stessa ragion d'essere del contratto, una delle sue principali caratteristiche, unitamente a quella che, già a questo punto, può qualificarsi come suo effetto: la contrapposizione delle posizioni attive e passive cui dà luogo.
E' necessario sottolineare che la manifestazione di desiderio, come tale, implica necessariamente una ben definita direzione verso un destinatario, in quanto postula in quest'ultimo la potenziale capacità specifica di farle raggiungere il fine cui mira.

La complessità della proposta

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Sul piano psicologico, la proposta evidenzia una complessità i cui elementi non sono facilmente determinabili, disperdendosi nei contingenti interessi del soggetto.
Sul piano astratto, invece, questa molteplicità si riduce ad una interessante duplicità.
Che l'espressione di desiderio (come abbiamo chiamato sinora la proposta) si diriga ad altra volontà e non direttamente alla cosa desiderata, chiarisce che detta manifestazione debba ricomprendere una "proposta" di volizione al relativo destinatario affinché "liberi" l'utilità desiderata.
Essa dunque significa invito a quest'ultimo affinché emetta una manifestazione di volontà conforme alla propria, svincolando l'oggetto desiderato.
Poichè normalmente è raro ottenere utilità senza darne, la proposta di volontà altrui sarà accompagnata da una proposta di volontà propria. Anche questa, come l'altra, concreta, cioè riferita ad una utilità specifica di cui essa dispone e da sacrificare per avere quella desiderata. In tal caso la proposta sarà di triplice contenuto.
In tale ipotesi, le volizioni che danno vita alla volontà contrattuale, sono unite da un legame di giustificazione reciproca. Ciascuna volontà trova la sua ragion d'essere nell'elemento che l'altra le offre e in ciò consiste il contrattuale "nesso sinallagmatico" .
Possono presentarsi casi, come nel mandato oneroso, nei quali, intervenuto il consenso sull'oggetto del contratto, da cui sorgono limitazioni unilaterali, le parti pattuiscono poi una prestazioni a carico di chi riceve l'utilità oggetto del primo negozio.
In tal caso, si è in presenza di due pattuizioni sostanzialmente distinte a carattere obbligatorio unilaterale, ognuna dotata di causa sua propria.
Ne consegue che, non essendo le singole limitazioni l'una in funzione dell'altra, si rende inammissibile l'azione di risoluzione per inadempimento.

Dinamica della proposta

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Abbiamo visto che ciò che determina il sorgere della proposta (e come tale la giustifica) è la presenza di una volontà istituzionalmente eguale perchè emanazione di una personalità identica.
Per questo abbiamo affermato che il desiderio non è che la volontà qualificata dalla natura dell'ostacolo che incontra.
Ed è per tale motivo che l'individuo si industria di rendere la volontà altrui conforme alla propria. Questa eguaglianza dei soggetti operanti nel quadro negoziale, è il centro motore su cui si basa l'intera dinamica della proposta e quindi l'intera figura contrattuale.

L'accettazione

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La situazione nuova, creata per l'accettante dalla proposta, si concretizza per lui in una proposta di volontà che, se stimola un suo giudizio positivo, da luogo ad una manifestazione che incontra ed aderisce alla proposta.
Anche l'accettazione è complessa e quasi sempre duplice (triplice nei contratti sinallagmatici). Infatti, anche qui, la volontà si scinde in due formazioni. Una va ad incontrare l'altrui manifestazione di desiderio che, così soddisfatta la propria condizione, evolve in volontà pura appropriandosi del proprio oggetto. L'altra, che strutturalmente corrisponderebbe nella proposta a quella che abbiamo chiamato proposta di volizione altrui, è atto avente valore puramente interno e mediante il quale si "libera" l'utilità desiderata dal proponente e che viene appunto a fondersi con la manifestazione di desiderio di questi, rendendola di volontà.
Da notare che la volizione diretta alla accettazione non trova l'ostacolo della volontà altrui, cioè è volontà pura e non desiderio.
L'accettazione, incontrandosi con la manifestazione di desiderio (la proposta) la trasforma in manifestazione di volontà, fondendosi con essa a formare la c.d. volontà contrattuale.
Si tratta di una immagine retorica che sta ad indicare l'identità delle volizioni delle parti: non vi è una volontà comune nella quale si cristallizzano le volizioni individuali e che costituirebbe il fondamento obbligatorio del contratto.
Le singole manifestazioni di volontà, esplicate in modo identico tra loro, in quello stesso momento cessano di esistere come tali e ne resta solo, compresa nell'ambito dell'individualità della controparte, la semplice struttura formale che, per l'appunto, conferisce alla personalità quella configurazione al cui rispetto le parti sono tenute.

Conclusioni

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Sul piano concreto, l'accordo contrattuale è occasionato dalla presenza di utilità oggetto dell'interesse dei singoli, ma ricomprese in personalità altrui.
Ciò determina l'esigenza di rendere la volontà del detentore dell'utilità, conforme a quella di chi la desidera.
Ecco dunque la proposta della volizione altrui che incontra nell'accettazione la volontà di liberare l'utilità appetita.
Nel caso di beni materiali, avverrà, a complemento, la traditio del possesso.
Apparentemente più complessa la situazione nel caso di contratti che impongono obbligazioni di fare, poichè l'utilità "liberata" deve ancora giungere ad esistenza. Ma anche in tal caso la volontà del proponente passa attraverso quella dell'accettante per raggiungere il proprio fine e l'accettante si obbliga al passaggio materiale della utilità dalla coerenza alla propria personalità, a quella altrui.
Il risultato, dunque, dell'accordo contrattuale, conformemente al suo movente particolaristico, è specifico e singolare per ciascuna parte.
Il contratto, cioè, non è che il mezzo per la esplicazione di finalità individuali.
Ed è ciò che lo distingue dall'accordo normativo.

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