Il ricorso straordinario al presidente della Repubblica è uno dei rimedi amministrativi per tutelarsi contro un atto amministrativo illegittimo

Come funziona il ricorso straordinario al presidente della Repubblica

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Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è uno dei rimedi amministrativi che permettono di trovare tutela nei confronti di un atto amministrativo illegittimo.

Come vedremo, sebbene sia tradizionalmente annoverato tra i mezzi di tutela esperibili in via amministrativa, nel corso degli anni ha assunto una natura marcatamente giustiziale, poiché il contenuto del provvedimento conclusivo viene sostanzialmente stabilito dal Consiglio di Stato.

Caratteri del ricorso straordinario al Capo dello Stato

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Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è esperibile solamente nei confronti di atti amministrativi definitivi, quegli atti, cioè, nei confronti dei quali non è più possibile proporre altri tipi di ricorso amministrativo (ricorso gerarchico proprio e improprio, ricorso in opposizione).

Proprio questo aspetto ne definisce il carattere di straordinarietà.

Inoltre, è possibile utilizzare tale rimedio solo per far valere vizi di legittimità dell'atto, laddove gli altri tipi di ricorso amministrativo consentono anche un esame nel merito. In sostanza, l'obiettivo concreto che si persegue con il ricorso è l'annullamento dell'atto impugnato.

Al pari degli altri ricorsi amministrativi, anche il ricorso straordinario al Capo dello Stato permette di ottenere tutela giuridica sia per i diritti soggettivi che per gli interessi legittimi.

Per espressa previsione legislativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa (v. art. 7 comma 8 del d.lgs. n. 104/2010, Codice del processo amministrativo). Pertanto, non è ammesso il ricorso con riferimento a materie di competenza del giudice ordinario.

Il ricorso straordinario al Capo dello Stato è un rimedio alternativo a quello giurisdizionale. Il soggetto che se ne avvale perde la possibilità di agire davanti al TAR, e viceversa.

Ricorso straordinario: la procedura

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Il ricorso va proposto all'amministrazione che ha emanato l'atto o al Ministro competente, entro 120 giorni dalla data di notificazione o piena conoscenza dell'atto.

Copia del ricorso deve essere notificata ad almeno un controinteressato, a pena di inammissibilità (cfr. Cons. St., n. 7914/2020: "è inammissibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel caso in cui il ricorrente non abbia prodotto la prova del perfezionamento della notificazione al controinteressato").

Ai cointeressati e ai controinteressati, nonché all'amministrazione resistente, è riservata la facoltà di richiedere, entro 60 giorni dalla notifica del ricorso, la sua trasposizione in sede giurisdizionale davanti al TAR.

Il ruolo del Consiglio di Stato nel ricorso straordinario

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A seguito della proposizione del ricorso, il Ministro competente assume l'istruttoria, richiedendo il parere del Consiglio di Stato.

Fino ad alcuni anni fa, il Ministro aveva la possibilità di disattendere tale parere, deferendo la questione al Consiglio dei Ministri.

A seguito della riforma operata dalla legge n. 69 del 2009, il parere del Consiglio di Stato ha assunto carattere di parere vincolante. Il Ministro, cioè, non può discostarsene nella decisione finale di cui, comunque, assume la responsabilità.

Al proposito, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 73 del 2014, ha chiarito che con la suddetta modifica "l'istituto ha perduto la propria connotazione puramente amministrativa ed ha assunto la qualità di rimedio giustiziale amministrativo, con caratteristiche strutturali e funzionali in parte assimilabili a quelle tipiche del processo amministrativo".

Ecco perché, in ultima analisi, si ritiene che il rimedio in oggetto sia nella sostanza deciso dal Consiglio di Stato e abbia ormai effettiva natura giurisdizionale.

Il decreto che decide il ricorso al PdR

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La procedura si conclude con la formulazione della proposta (conforme al parere del Consiglio di Stato) da parte del Ministro competente al Presidente della Repubblica, per giungere all'emanazione del decreto che decide il ricorso.

Nei confronti del decreto è esperibile la revocazione. Può, inoltre, essere chiesta l'ottemperanza del decreto di accoglimento in sede giurisdizionale, davanti al Consiglio di Stato.


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