Sindacati anche per i militari
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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio la legge n. 46/2022 (in allegato) che riconosce i diritti sindacali ai militari. Si tratta di una svolta epocale molto attesa.
Il provvedimento recante "Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle forze armate e delle forze di polizia a ordinamento militare, nonchè delega al Governo per il coordinamento normativo" è stato approvato in via definitiva in terza lettura alla Camera il 20 aprile scorso ed è in vigore dal 27 maggio 2022.
Sentenza Corte Costituzionale
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Ad aprire la strada alla nuova legge è stata la sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 13 giugno 2018, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare nella parte in cui stabilisce che «I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni
sindacali». Per la sentenza, la disposizione doveva essere «I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali».Il provvedimento disciplina la facoltà di poter costituire le associazioni e di poterci aderire. Stabilite anche le regole che guideranno le sigle sindacali, definite le regole per gli statuti, che dovranno ispirarsi ai principi di democraticità e di elettività delle relative cariche. Previste anche la neutralità, l'estraneità alle competizioni politiche e ai partiti e movimenti politici, nonchè l'assenza di finalità contrarie ai doveri derivanti dal giuramento prestato dai militari, di scopi di lucro e il rispetto di tutti gli altri requisiti previsti.
Sindacati militari, divieti e limiti
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Tra le modifiche previste, anche durante il passaggio parlamentare rispetto al testo originario: la specifica dell'esclusione degli allievi dalle associazioni sindacali, il rafforzamento della partecipazione femminile alle cariche direttive, la trasparenza del sistema di finanziamento e la precisazione che l'attività sindacale deve essere diretta alla tutela degli interessi collettivi.
L'articolo 4 indica le limitazioni in capo alle associazioni: in primis il divieto di proclamare lo sciopero o di partecipare a scioperi organizzati da altri, così come quello di promuovere manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio. Al Senato, è stato poi introdotto il divieto per le sigle sindacali di aderire, affiliarsi o avere relazioni (organizzative o convenzionali) con associazioni diverse da quelle costituite ai sensi di legge. Esclusa, altresì, dalle competenze, la tutela "individuale" degli iscritti. E previsto, infine, il divieto di aderire alle associazioni sindacali per il personale della riserva e in congedo, i militari di truppa (limitatamente agli allievi) e la precisazione che si può aderire ad una sola associazione.
Scarica pdf legge n. 46/2022
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