La cooperazione in materia di Giustizia Penale fra gli Stati membri dell'Unione Europea

Prevenzione e risoluzione conflitti giurisdizione procedimenti penali

[Torna su]

Già il 30 novembre 2009 il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato la decisione quadro 2009/948/GAI sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali, col proposito di prevenire eventuali violazioni del principio del ne bis in idem favorendo una più stretta cooperazione tra le autorità competenti di due o più Stati membri che seguano un determinato procedimento penale.
Cio', al fine di consentire una più agevole ed efficiente amministrazione della giustizia, secondo il predetto obiettivo di cooperazione, è stato espresso l'obbligo per l'autorità di uno Stato membro, che abbia fondati motivi di ritenere che stia procedendo per fatti in ordine ai quali sussista un procedimento parallelo in altro Stato membro, ad entrare in contatto con la corrispondente autorità straniera per avere conferma dell'esistenza di tale procedimento parallelo.

Successivamente alla fase dell'instaurazione del contatto, le autorità devono - secondo la decisione 2009/948/GAI - individuare la soluzione più congeniale per evitare un'inutile duplicazione dei procedimenti, promuovendo consultazioni dirette, finalizzate al raggiungimento di una intesa atta ad evitare le conseguenze negative derivanti da tali procedimenti paralleli, soluzione che può condurre al trasferimento del procedimento e quindi alla fisiologica concentrazione di entrambi i procedimenti penali in un unico Stato.

Terzo pilastro dell'Unione Europea

[Torna su]

Il modello di cooperazione giudiziaria, cosiddetto "Terzo pilastro dell'Unione Europea" fino all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che emerge dall'analisi delle fonti - e in maniera peculiare dalla decisione quadro 2009/948/GAI - è sicuramente compatibile coi precetti fondamentali degli ordinamenti giudiziari degli Stati membri.

Il meccanismo del trasferimento dei procedimenti da uno Stato membro all'altro non pone in discussione il principio del giudice naturale precostituito per legge (ex art. 25, comma 1, Cost.), poiché l'eventuale accoglimento della richiesta determinerebbe l'arresto

del procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria italiana, attraverso l'insorgere di una condizione di improcedibilità (ex art. 345 c.p.p.) o di un difetto di giurisdizione per tale causa (ex art. 20 c.p.p.), con conseguenze irrilevanti rispetto alla tenuta della garanzia costituzionale il cui contenuto è rivolto a disciplinare le competenze dei giudici all'interno dell'ordinamento e non anche del coordinamento fra le varie giurisdizioni dell'Unione Europea.

I criteri determinanti

[Torna su]

Pertanto, può ritenersi pacifico che i criteri determinanti che debbano essere preliminarmente presi in considerazione siano:

  • il luogo in cui è stato prevalentemente commessa la condotta-reato,
  • il luogo in cui si sono registrati il maggior numero di danni,
  • il luogo di residenza del soggetto nei cui confronti si procede e la possibilità

E' stato così per il caso "Skenden", anche conosciuto come "Cime Bianche", che ha per oggetto un'organizzazione criminale composta in prevalenza da cittadini albanesi tutti indagati per i reati di cui agli artt. 73 - 74 d.P.R. 309/90, capeggiata da tale T.A. - già indagato dalla A.G. francese e da questa sottoposto a restrizione della libertà personale.


Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: