Usi civici e indizione di un'asta pubblica, i diritti di natura collettiva in una illuminante sentenza del Tar Venezia

Gli usi civici

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Gli usi civici sono diritti reali millenari di natura collettiva.

E' questo l'inciso che ricorre nella sentenza del Tar Venezia (n. 837/2021), qui resa in uno schema più sintetico, data la complessità e la varietà di temi che tratta.

Gli usi civici tendono ad assicurare un'utilità o un beneficio ai singoli appartenenti ad una collettività e sono regolati e disciplinati a livello statale e regionale.

Il Comune amministra questi beni non perchè sono di sua proprietà, ma in quanto appartengono alla collettività di riferimento, cioè ai residenti di quel territorio.

Dunque la gestione dei beni da parte del Comune ha lo scopo di rendere effettive le varie forme di godimento e di uso collettivo del bene.

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La disciplina degli usi civici

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Detto questo in premessa, essi risultano disciplinati:

1) a livello statale dalla legge n. 168 del 20.11.2017, dalla legge n. 1766 del 26 giugno 1927 e dal regolamento di esecuzione r.d. n. 332/1928;


2) a livello regionale dalla legge n. 31 del 22 luglio 1994.

La legge 168 dice che gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria.

Amministrano i beni di proprietà collettiva e i beni gravati da diritti di uso civico.

Sono dotati di capacità di autonormazione e di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale, cha fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva, considerato come comproprietà intergenerazionale.

Se manca l'ente esponenziale, questi beni sono gestiti dai Comuni con amministrazione separata.

In effetti, come sopra anticipato, i beni non sono dell'amministrazione-apparato, ma dell'amministrazione-collettività, in quanto tali amministrati dal Comune per l'effettiva realizzazione degli interessi della collettività dei residenti.

Il Tar ricorda, tra gli articolati passaggi della sua bella sentenza, che la destinazione del bene gravato da uso civico, per esempio bosco o pascolo permanente, non può essere modificata, salva la possibilità di richiedere l'autorizzazione a derogarvi mediante un apposito procedimento.

Andando un pò più nello specifico, l'attribuzione di un bene gravato da uso civico, in concessione in uso esclusivo ad un terzo per un lungo tempo, comporta inevitabilmente la sottrazione del bene all'uso collettivo e, giocoforza, implica un mutamento di destinazione del bene, che di per sé richiede l'autorizzazione dell'ente di controllo.

Inoltre, ricorda il Tar, l'affidamento del bene collettivo in concessione a terzi richiede il coinvolgimento nel procedimento degli effettivi titolari del diritto collettivo, quindi della Collettività dei residenti e, cosa non meno importante, lo svolgimento di una procedura competitiva.

Insomma, quando il mutamento di destinazione in deroga delle terre sottoposte ad uso civico si risolve in un'attribuzione a terzi di diritti che in realtà spettano alla Collettività, l'iter per il rilascio della relativa autorizzazione deve essere ricondotto nell'ambito dei procedimenti di concessione di beni demaniali, siccome ha l'effetto di privare i componenti della Collettività (i veri titolari) del beneficio, per trasferirlo a soggetti privati che richiedono l'utilizzazione imprenditoriale del terreno a fini di lucro personale per un consistente lasso di tempo.

La gestione del bene

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In poche parole: le dinamiche di gestione amministrativa del bene devono avvenire in applicazione dei principi fondamentali della trasparenza, parità di trattamento, concorrenza, non discriminazione, imparzialità.

E' sempre necessario l'espletamento di un confronto concorrenziale non solo per individuare i soggetti potenzialmente interessati, ma anche per il conseguimento del massimo utile per l'universitas civium.

Tanto richiede l'esperimento della pubblicità e la predeterminazione dei criteri di assegnazione, che devono essere resi prima noti, a garanzia della trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa e dalla successiva verifica dell'applicazione degli stessi nel provvedimento con cui il Comune chiede alla Regione l'assenso al mutamento di destinazione.

Nel caso esaminato e risolto dal Tar, il Comune non aveva avviato il contraddittorio tra gli effettivi titolari del diritto, ossia i residenti del territorio, per chiarire ad esempio la natura della proprietà collettiva, per valutare le diverse modalità di utilizzo del bene e le forme di affidamento.


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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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