Sono contemplate disposizioni testamentarie in favore di animali domestici (cani, gatti) nel nostro ordinamento?
I propri animali domestici possono essere nominati eredi del patrimonio? La risposta è no: i cani e i gatti non possono comparire nell'elenco degli eredi in un testamento. Neanche se il testatore esprime la sua volontà in maniera esplicita, con la volontà di lasciare il suo intero patrimonio a loro.
Questo perché l'animale non ha capacità giuridica, che è il principale requisito per avere diritti e doveri.

Nell'ordinamento italiano, infatti, gli animali sono considerati beni materiali, perciò non possono ricevere beni in eredità. Gli animali, quindi, non rivestono la qualifica di soggetti giuridici, a differenza delle persone fisiche o delle persone giuridiche (come le aziende o gli enti), perciò non sono portatori di diritti e di doveri.

Se il testatore decide di lasciare la sua eredità all'animale, il documento è da considerarsi nullo e privo di efficacia [1].

Nonostante sia cresciuto il numero di cittadini italiani, che manifestano la volontà di disporre del patrimonio in favore del proprio animale, l'impianto codicistico nazionale vigente non attribuisce legittimità alle disposizioni testamentarie predette [2], in quanto l'animale non possiede personalità e, quindi, capacità giuridica [3].

Il proprietario, mediante appositi strumenti giuridici, quali l'onere testamentario o la creazione di una fondazione, può affidare a soggetti terzi l'incarico di amministrare l'eredità per conto dell'animale indirettamente beneficiario, garantendogli la tutela vitalizia che il codice civile gli nega.

Sarebbe auspicabile che la normativa civilistica nazionale si conformi con quella penalistica, che considera gli animali essere senzienti, superando la considerazione puramente oggettivistica dei non umani, classificabili, secondo il codice penale, portatori di interessi propri [4].

Leggi anche Gli animali possono ereditare?

Note bibliografiche

[1] L'insussistenza, in un soggetto, della capacità giuridica comporta quella, in capo al medesimo, della capacità di succedere. Nell'ordinamento italiano, gli animali vengono considerati beni mobili, che possono formare oggetto di diritti reali e di rapporti negoziali, ma che, in quanto tali, sono privi dell'idoneità, riconosciuta dalla legge, di essere titolari di diritti e doveri. La inidoneità predetta esclude che gli animali domestici siano provvisti di capacità successoria, in quanto la stessa risulta riservata a persone fisiche e a persone giuridiche.

[2] Tale assunto trova conferma in una recente pronuncia della Corte di cassazione, la quale ha precisato che la disciplina pubblicistica che appresta tutela agli animali non rende comunque questi titolari di diritti e che «l'animale, per quanto essere senziente, non può essere soggetto di diritti per la semplice ragione che è privo della c.d. capacità giuridica (che si definisce appunto come la capacità di essere titolari di diritti ed obblighi).

[3] Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 22728 del 25 settembre 2018.

[4] S. Patti, Disposizioni testamentarie in favore di animali domestici: se e quando sono contemplate, Diritto.it, 22 marzo 2021


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