- Bonus mensile genitori con figli disabili: cos'è
- Soggetti destinatari e interessati
- Domanda e requisiti di ammissione
- Sospensione e decadenza della misura
Bonus mensile genitori con figli disabili: cos'è
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La disciplina di dettaglio del contributo mensile previsto per i genitori di figli disabili è contenuta nel decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (sotto allegato) del 12 ottobre 2021, che detta i "Criteri per l'individuazione dei destinatari e modalità di presentazione delle domande del contributo mensile in favore del genitore disoccupato o monoreddito con figli disabili a carico". Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 285 del 30 novembre 2021.
Il contributo, previsto dall'art. 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, cosi' come modificato dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 non può superare l'importo massimo mensile di 500 euro netti.
Erogato a partire dal mese di gennaio, è corrisposto per l'intero anno ed è di 150 euro mensili se il figlio disabile a carico è uno, di 300 euro mensili se i figli disabili a carico sono due, di 500 euro mensili se i figli disabili a carico sono più di due.
L'aiuto è riconosciuto nei limiti dello stanziamento di 5.000.000,00 di euro per ogni anno che va dal 2021 fino al 2023. La priorità viene data, in caso di risorse insufficienti, ai redditi ISEE più bassi, a parità di reddito a chi ha figli minori non autosufficienti, si passa poi ai nuclei con figli disabili gravi e infine a quelli in cui sono presenti figli con disabilità media.
Soggetti destinatari e interessati
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L'art. 1 del provvedimento, nel definire i genitori disoccupati o monoreddito, i nuclei familiari monoparentali e i figli a carico con disabilità riconosciuta, delimita in sostanza l'applicazione della misura.
Per genitore disoccupato in particolare si intende la persona senza un'occupazione o che ha un reddito annuo da lavoro dipendente non superiore a 8.145 euro e da lavoro autonomo non superiore a 4.800 euro annui.
E' invece genitore monoreddito chi ricava tutto il proprio reddito esclusivamente dall'attività lavorativa, prestata a favore anche di una pluralità di datori di lavoro o che percepisce un trattamento pensionistico previdenziale. Non si tiene conto della percezione di eventuali altri trattamenti assistenziali e si prescinde dall'eventuale proprietà della casa di abitazione.
Sono nuclei familiari monoparentali quelli in cui è presente un solo genitore e anche più figli disabili a carico.
Per figli a carico disabili si intendono quelli che hanno una disabilità non inferiore al 60% e che sono a carico dei genitori perché percepiscono redditi
- non superiori a 4.000 euro fino a 24 anni di età;
- non superiori a 2.840,51 euro se maggiori di 24 anni.
La Circolare INPS n. 39 del 10 marzo 2022 (sotto allegata) fornisce importanti indicazioni di dettaglio sulla misura, compresi i requisiti e gli aspetti fiscali.
Domanda e requisiti di ammissione
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La domanda per il contributo deve essere presentata all'INPS in modalità telematica, avendo cura d'indicare nella stessa il codice fiscale del figlio o dei figli con disabilità per i quali si chiede il contributo e il metodo di pagamento prescelto: bonifico domiciliato presso un ufficio postale o accredito su conto corrente, carta ricaricabile o libretto postale, indicando l'IBAN, che può essere nazionale o estero su circuito SEPA.
Alla domanda il genitore richiedente deve allegare la propria dichiarazione dei redditi.
Prima di erogarlo l'INPS deve verificare che il genitore richiedente sia però in possesso anche dei seguenti requisiti:
- essere residente in Italia;
- disporre di un ISEE in corso di validità non superiore a 3.000 euro; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE e' calcolato ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
- essere disoccupato o, monoreddito e fare parte di nucleo familiare monoparentale;
- fare parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE, in cui siano presenti figli a carico aventi una disabilita' riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.
Domande dall'1 febbraio al 31 marzo 2023
Con il messaggio INPS n. 422 del 27 gennaio 2023 (sotto allegato) l'INPS ha reso noto che le domande per il contributo relative al 2023 possono essere presentate a partire dal 1° febbraio 2023 fino al 31 marzo 2023. L'INPS ricorda che l'accesso alla misura è condizionato dalla attestazione ISEE in corso di validità per il 2023.
L'istanza può essere inviata anche avvalendosi dei servizi messi a disposizione dai patronati, tramite contact center, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164. 164 (a pagamento da mobile).
Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda è disponibile entro giugno 2023 una volta completata la fase istruttoria.
Con messaggio n. 1527/2023 l'iNPS ha fornito chiarimenti sulla gestione delle anomalie delle domande (IBAN non valido, permesso di soggiorno non presente, ecc.) nonché sulle funzionalità rese disponibili nella procedura "Contributo in favore dei genitori con figli disabili".
Sospensione e decadenza della misura
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Il contributo mensile si perde quando viene meno uno dei requisiti sopra indicati, ma anche in caso di decesso del figlio, decadenza dalla responsabilità genitoriale e affidamento del figlio a terzi.
La misura viene revocata immediatamente dall'Inps quando il genitore non provveda a comunicare immediatamente il verificarsi di uno degli eventi che ne comportano la decadenza, con interruzione dell'erogazione a partire dal mese successivo.
La misura invece viene sospesa quando il genitore comunichi all'Istituto il ricovero temporaneo del figlio presso istituti per lungo degenze o strutture residenziali pubbliche.
Scarica pdf decreto 12 ottobre 2021Scarica pdf Messaggio Inps n. 422 del 27.01.2023
Scarica pdf Circolare n. 39 del 10.03.2022
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