L'agenzia delle entrate conferma che per il computo del limite di spesa vale la situazione catastale già esistente

Il Decreto Rilancio

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L'art. 119 del Decreto Rilancio (D.L. n.34 del 19.5.2020), dapprima convertito con modificazioni dalla Legge n. 77 del 17.7.2020; successivamente modificato dalla Legge bilancio 2021 (L. n. 178 del 30.12.2020), nonché, da ultimo, dall'art. 1, co 3, Decreto Legge

n. 59 del 6.5.2021 (convertito con modificazioni dalla L n. 101 del 1.7.2021) e dall'art. 33, co 1, del Decreto Legge n.77 del 31.5.2021 (convertito con modificazioni dalla L.n.108 del 29.7.2021), disciplina la detrazione, nella misura del 110%, delle spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021-30 giugno 2022, per gli interventi finalizzati all'efficienza energetica di cui al comma 1, per gli interventi di consolidamento statico o di riduzione del rischio sismico degli edifici di cui al comma 4, nonché per gli interventi cd trainati di cui ai commi 2,5,6 e 8, poiché realizzati congiuntamente ai primi, cd. interventi trainanti. Per ogni tipologia di intervento, la norma specifica l'ammontare complessivo delle spese ammesse alla detrazione.

Con la risposta n. 765 del 9 novembre 2021 (sotto allegata) l'amministrazione finanziaria riscontra l'interpello della comproprietaria di un edificio residenziale unifamiliare, che vorrebbe fruire della detrazione per interventi sia antisismici che energetici.

La questione della suddivisione dell'unità immobiliare

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La comproprietaria di un fabbricato composto da una unità abitativa accatastata e da due pertinenze intende realizzare interventi antisismici e altresì di efficientamento energetico.

Poiché al termine dei lavori risulterà variata la destinazione d'uso di una porzione di una delle due pertinenze, il cd. 'magazzino', con creazione di un'ulteriore unità immobiliare residenziale di categoria A/3, prospetta che il limite di spesa debba essere calcolato tenendo conto delle due unità immobiliari residenziali di categoria A/3 che risulteranno a fine lavori. Conseguendo un aumento della spesa massima ammessa per gli interventi antisismici ed energetici.

Prevalenza del pregresso accatastamento

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L'Agenzia delle Entrate conferma nella sostanza la precedente risposta n. 568 del 30.8.2021 (in allegato) fornita alla stessa interpellante, che viene rettificata con la specificazione degli importi di spesa per ciascun tipo di intervento (nella prima carente) e nell'interpretazione della prassi (circ. 24/E dell'8.8.2020) (nella prima parzialmente diversa) correlata alla normativa.

Prende le distanze dalla posizione della comproprietaria e valorizza, dunque, il criterio del patrimonio censito al catasto prima dell'inizio dei lavori, adducendo a sostegno che:

- secondo la prassi (1) in materia di detrazioni per interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli antisismici, attualmente disciplinate dagli articoli 14 e 16 del Decreto Legge n. 63 del 2013, se gli interventi comportino l'accorpamento di più unità immobiliari o la suddivisione di un'unica unità, ai fini dell'individuazione dei limiti di spesa vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori;

- la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 30/E del 22 dicembre 2020 considera validamente applicabile il predetto criterio anche ai fini del Superbonus.

Unità immobiliare accatastata?

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Ai fini dell'agevolazione, qual è la nozione di unità immobiliare censita in catasto?

Per meglio chiarire, nel caso di lavori su residenza unifamiliare o, comunque, su edificio non condominiale (2) vale la stessa nozione di unità immobiliare censita in catasto applicabile ai lavori condominiali?

Oppure vale una diversa qualificazione?

Agenzia Entrate: la circolare n. 24/2020

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L'ulteriore profilo trova illustrazione nella circolare in epigrafe, la quale precisa che la detrazione del 110 % spetta pure per gli interventi (sia trainanti che trainati) realizzati su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze e che, in questo caso, i limiti di spesa per ciascun intervento si riferiscono al singolo immobile e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente.

Di talché, tre unità immobiliari accatastate separatamente, l'una nella Categoria A/3, l'altra nella Categoria C/2 e la terza nella Categoria C/6, rileveranno come una sola unità immobiliare, costituendo le seconde pertinenze della prima.

Parere finale dell'Agenzia delle Entrate

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L'Agenzia delle Entrate conclude che, nella fattispecie, la spesa massima ammissibile dovrà essere calcolata su una sola unità immobiliare, Categoria A/3.

L'istante potrà beneficiare del limite di: Euro 96.000,000 x 1 per gli interventi antisismici; Euro 50.000,00 x 1 per l'isolamento termico delle pareti esterne; Euro 30.000,00 x 1 per la sostituzione della centrale termica; di Euro 54.545,00 x 1 per la sostituzione degli infissi; Euro 48.000,00 x1 per l'installazione dell'impianto fotovoltaico ed Euro 48.000,00 x1 per l'installazione del relativo sistema di accumulo.

Sempreché, sia rispettata ogni altra condizione normativa (ivi inclusa la natura residenziale dell'edificio) e sia effettuato ogni adempimento richiesto (aspetti non oggetto dell'istanza di interpello).


Avv. Francesca Cosentino

Foro di Catania - francesca.cosentino02@gmail.com


Note:

(1) Il riferimento è a molteplici precedenti risposte ad interpelli in materia.

(2) Per edifici non in condominio si intendono quelli composti da 2 a 4 unità immobiliari appartenenti ad unico proprietario o in comproprietà tra persone fisiche.

Scarica pdf risposta Ag. Entrate n. 568/2021
Scarica pdf risposta Ag. Entrate n. 765/2021

Foto: 123rf.com
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