- Responsabilità medica e valutazione del giudice
- Risarcimento danni e colpa medica
- Giudizio di fatto ed effetti giuridici per la Cassazione
- Errata diagnosi
Responsabilità medica e valutazione del giudice
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Con la sentenza n. 32657/2021 (sotto allegata), la Corte di Cassazione ha cassato una sentenza di Corte d'appello sul presupposto che quest'ultima avrebbe peccato nel ricollegare lo stesso effetto giuridico a due differenti giudizi di fatto.
In particolare, a giudizio degli Ermellini, la corte territoriale avrebbe dovuto tenere distinte le ipotesi secondo cui un tempestivo intervento dello staff medico avrebbe evitato oppure semplicemente ridotto il danno subito dalla vittima.
Risarcimento danni e colpa medica
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La controversia giudiziale trae origine dal caso di una gravidanza in cui il feto ha riportato gravi danni neurologici.
A giudizio del consulente tecnico d'ufficio, l'insorgere di tali danni era da ricondurre alla preesistenza di una condizione patologica a carico della madre.
Dalle risultanze degli atti, però, emergevano anche profili di errata diagnosi, poiché da parte della struttura ospedaliera non vi era stato un tempestivo intervento allorquando fu rilevato un ritardo nella crescita del feto, il che aveva comportato il progredire della patologia.
Al riguardo, il giudice di primo grado, da un lato aveva riconosciuto la responsabilità medica della struttura ospedaliera, dall'altro aveva accordato un risarcimento dei danni ridotto nel quantum, in considerazione della relazione tra la patologia della madre e l'insorgere dei danni riportati dal figlio.
La Corte d'appello, invece, sosteneva che la patologia materna era da considerarsi "concausa naturale e non umana" e che pertanto non doveva operarsi tale riduzione, precisando che un tempestivo intervento dell'equipe medica avrebbe "evitato, o quanto meno ridotti" i danni intrauterini.
Giudizio di fatto ed effetti giuridici per la Cassazione
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È proprio quest'ultimo passaggio logico a risultare carente, secondo la Corte di Cassazione. Gli Ermellini, infatti, hanno ritenuto sostanzialmente "privo di motivazione" il provvedimento della corte territoriale.
Non può, infatti, stabilirsi l'esclusiva responsabilità della struttura ospedaliera (con il conseguente obbligo in capo a quest'ultima di risarcire per intero i danni riportati dalla vittima) se prima non si è sciolto il dubbio concernente gli eventuali benefici che si sarebbero tratti da un tempestivo intervento: quest'ultimo, in altre parole, avrebbe neutralizzato oppure semplicemente ridotto l'entità di tali danni?
La Corte d'appello, sul punto, aveva espresso un giudizio di fatto che lasciava aperta la strada ad entrambe le suddette ipotesi, salvo poi sostanzialmente propendere, nella sua decisione, per la tesi secondo cui l'intervento dei medici avrebbe del tutto evitato i danni in oggetto.
Infatti, come detto sopra, i giudici dell'impugnazione, pur aderendo alle conclusioni del CTU che riteneva inevitabile l'insorgere dei danni al feto anche in caso di tempestivo intervento dei sanitari, ritenevano che la struttura ospedaliera avrebbe dovuto risarcire i danni nella loro interezza, senza che dovesse operarsi alcuna riduzione sul quantum in conseguenza della relazione tra la patologia della madre e quelle insorte a carico del feto.
Errata diagnosi
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Al riguardo, la Corte di Cassazione rilevava che "la corte territoriale ha espresso un giudizio di fatto in termini sia di neutralizzazione che di riduzione delle conseguenze della patologia pregressa da parte dell'intervento sanitario ove svolto in modo diligente, collegando a tale accertamento gli effetti giuridici della neutralizzazione (irrilevanza ai fini della determinazione del danno risarcibile) e non quelli della riduzione. In tal modo si realizza un'anomalia motivazionale, rilevante quale violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, sia sotto il profilo del giudizio di fatto (neutralizzazione e allo stesso tempo riduzione delle conseguenze della patologia pregressa), sia sotto il profilo del giudizio di diritto (opzione priva di motivazione in favore della fattispecie della neutralizzazione, anziché in favore di quella della riduzione). Sul punto la sentenza della corte territoriale è da ritenere priva di motivazione. Il giudizio di fatto deve avere un termine esclusivo (neutralizzazione o riduzione delle conseguenze della patologia pregressa) e deve collegarvi il conforme effetto giuridico".
Scarica pdf Cassazione 32657/2021