La condotta privata dell'avvocato ha rilievo deontologico quando lede la reputazione e l'immagine dell'intera categoria

Rilievo disciplinare delle condotte della vita privata

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L'avvocato esercita una professione di rilievo costituzionale, per questo l'art. 9 comma 2 del Codice Deontologico Forense, nella sua ultima versione (sotto allegata) prevede che: "anche al di fuori dell'attività professionale, deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense."

Principio confermato anche dall'art. 2 dello stesso Codice in quanto: "Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati nella loro attività professionale, nei reciproci rapporti e in quelli con i terzi; si applicano anche ai comportamenti nella vita privata, quando ne risulti compromessa la reputazione personale o l'immagine della professione forense."

L'avvocato deve tenere sempre una condotta rispettosa, educata e mai sopra le righe, non solo nell'esercizio dell'attività professionale, ma anche nella vita privata. Atteggiamenti sguaiati, maleducati e irrispettosi hanno infatti conseguenze sul piano disciplinare, come affermato in diverse occasioni dal CNF. Detto questo, vediamo quali sono, nello specifico, le condotte della vita privata dell'avvocato che producono ai danni dell'avvocato conseguenze disciplinari.

Mancato adempimento delle obbligazioni verso terzi

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Nella sentenza n. 119/2021 (sotto allegata) il CNF riconosce rilievo disciplinare al mancato pagamento da parte di un avvocato di una camera d'albergo prenotata per un cliente privo di documenti di identità. Circostanza di rilievo disciplinare che, nel caso di specie, pur essendo intervenuta la remissione della querela dopo l'adempimento, è importante ai fini della quantificazione della sanzione applicabile.

Il CNF ritiene infatti corretta la contestazione da parte del Consiglio dell'Ordine della violazione dell'art. 64 del Codice Deontologico, che contempla l'obbligo di provvedere all'adempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi atteso che, per costante giurisprudenza di merito e di legittimità, l'inadempimento delle obbligazioni estranee all'esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell'avvocato di assolvere ai propri doveri professionali."

Conclusioni similari quelle contenute nella sentenza n. 63/2021 (sotto allegata) con cui il CNF afferma che, costituisce: "lesione dei doveri di dignità e decoro della professione l'inadempimento di obbligazioni di pagamento di somme di denaro nei confronti di terzi che non siano suscettibili di

contestazioni e che effettivamente siano state opposte. I doveri di dignità, probità e decoro sono doveri generali e concetti guida a cui l'avvocato deve ispirarsi nel suo agire in quanto vogliono tutelare l'affidamento della collettività nei confronti della classe forense. Tali doveri devono

essere rispettati dall'Avvocato anche nella vita privata e nei rapporti con i terzi. Infine, l'Avvocato deve adempiere alle obbligazioni nei confronti di terzi indipendentemente dalla natura privata o meno del debito poiché la norma deontologica vuole tutelare l'affidamento dei terzi nei confronti dell'Avvocato e della classe forense." La questione in questo caso prende le mosse da una segnalazione della sorella dell'avvocata incolpata e comproprietaria di un immobile detenuto dall'incolpata, che lo abitava, inadempiente dell'obbligo di pagamento degli oneri condominiali, che ha causato l'avvio di azioni legali a carico di entrambe a causa della sussistente responsabilità solidale.

Pubblicità e immagine dell'avvocatura

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Interessante e da segnalare anche la circolare n. 4/2021 (sotto allegata) del Consiglio dell'ordine di Viterbo, in cui si segnala la rilevanza deontologica delle condotte relative all'uso inappropriato "dei mezzi di pubblicità per promuovere l'attività professionale, sia tramite web, social network o altri canali di diffusione di massa."

Il COA sottolinea in particolare come lesiva della dignità della professione la divulgazione su siti web, canali telematici, pagine a pagamento di quotidiani locali o nazionali, pubblicità autoreferenziali in cui l'attività dello studio viene eccessivamente enfatizzata con mezzi auto elogiativi e suggestivi solo per attirare gli utenti anche con colloqui conoscitivi gratuiti.

Condotte che assumono rilievo disciplinare perché non violano solo le regole sui limiti della pubblicità degli avvocati, ma anche perché "la condotta dell'Avvocato deve essere improntata ai principi di dignità e decoro, sia nell'esercizio della professione forense, sia nella vita privata, a salvaguardia dell'immagine non soltanto del singolo iscritto, ma soprattutto dell'intera categoria professionale; ciò vale ancor di più quando si trasmettono messaggi pubblicitari o notizie personali sul web o sui social network."

Non rileva la scarsa risonanza pubblica del reato

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Ad avere rilievo disciplinare sono anche le condotte di rilievo penale. La sentenza del CNF n. 81/2020 (sotto allegata) è intervenuta infatti per decidere in merito al ricorso avanzato da un avvocato, condannato per furto aggravato, per essersi impossessato di un portafoglio contenete denaro, documenti ed effetti personali lasciato momentaneamente dimenticato nell'ingresso di una Procura. In sede disciplinare il legale viene incolpato anche per violazione dell'art. 9 del Codice Deontologico "per non avere osservato, anche al di fuori dell'attività professionale, i doveri di probità, dignità e decoro nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense."Condotta per la quale viene irrogata al professionista la pena della sospensione dall'esercizio della professione forense per 10 mesi, contestata a causa della mancanza assoluta di risonanza pubblica e mediatica dei fatti.

Questa la massima ricavata dalla sentenza suddetta ed enunciata dal CNF "Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l'avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l'esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probita?, dignita? e decoro e, riflettendosi negativamente sull'attivita? professionale, compromettono l'immagine dell'avvocatura quale entita? astratta con contestuale perdita di credibilita? della categoria. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l'immagine dell'avvocato risulta compromessa agli occhi dei terzi diretti interessati.

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Foto: 123rf.com
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