Spese di riscaldamento in condominio
Il condomino distaccato dall'impianto di riscaldamento centralizzato è tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese di manutenzione dell'impianto, di messa a norma e conservazione.
Il condominio deve restituire le somme a titolo di consumo poste a carico della condomina che si è distaccata dal riscaldamento centralizzato.
Questo è quanto deciso dal Tribunale di Roma con la Sentenza n. 18733 del 30 novembre 2021.
Il fatto
Una condomina impugnava la delibera assembleare che gli negava il diritto al distacco dall'impianto di riscaldamento. La stessa delibera aveva anche approvato il consuntivo del riscaldamento, ponendo a carico della condomina le somme a titolo di consumo.
La decisione del tribunale di Roma
Con la modifica della materia condominiale, è espressamente previsto che il condomino può rinunziare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini.
Il condomino rinunziante, purchè abbia dimostrato dal punto di vista tecnico, che il proprio distacco dall'impianto centralizzato non abbia causato gravi squilibri e notevoli aggravi agli altri condomini, è tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma.
La Cassazione a Sezioni Unite già con una pronunzia risalente al 2011, aveva stabilito la nullità della clausola regolamentare che vietava il distacco da parte del condomino dall'impianto di riscaldamento centralizzato e la nullità della delibera che avesse respinto sul punto la richiesta del condomino distaccante in quanto lesiva.
Nel giudizio in esame è emerso che la condomina si fosse munita di idonea documentazione tecnica. La consulenza tecnica di parte sottoposta all'assemblea dei condomini, escludeva che l'attività di distacco operata potesse arrecare nocumento economico agli altri. Il Condominio non ha dimostrato durante il giudizio il contrario.
L'assemblea, senza alcuna contestazione dell'elaborato peritale, respingeva la richiesta di distacco senza motivarne il fondamento. Ma sul solo presupposto che il regolamento condominiale vieta espressamente il distacco centralizzato di riscaldamento.
Ne segue che il rifiuto come manifestato ed evidente dal verbale di assemblee è nullo e sussiste il diritto della condomina al distacco.
Di conseguenza, la domanda proposta è integralmente accolta.
La delibera viene dichiarata nulla nella parte in cui approva il consuntivo del riscaldamento 2013 / 2014. Difatti, sono poste a carico della condomina le somme a titolo di consumo, di riscaldamento, anche queste espressamente escluse dalla normativa vigente.
Pertanto, il condominio è tenuto alla restituzione delle somme percepite indebitamente dalla condomina a titolo di oneri condominiali relativi al consumo di riscaldamento (e trattasi di indebito oggettivo), in quanto la norma ha previsto che, in caso di verifica positiva del distacco dall'impianto centralizzato da parte della condomina, le spese cui la stessa è tenuta sono relative alla manutenzione dell'impianto, alla sua messa a norma e sua conservazione.
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