- La pensione della ex rileva ai fini dell'assegno di divorzio
- Omessa valutazione del mutamento delle condizioni economiche
- Ai fini dell'assegno divorzile rilevano i fatti sopravvenuti
La pensione della ex rileva ai fini dell'assegno di divorzio
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Ai fini del riconoscimento o della quantificazione dell'assegno di divorzio rileva che moglie abbia iniziato a percepire la pensione. Nel procedere alla modifica delle condizioni economiche dei coniugi divorziati si dovrà tenere conto inoltre dei principi sanciti in materia dalla SU del 2018. Al giudice del rinvio il compito di ridurre o revocare l'assegno di divorzio dopo aver raffrontato le condizioni economiche degli ex coniugi e aver tenuto conto che l'ex marito contribuisce anche agli studi universitari del figlio. Questa la decisione della Cassazione contenuta nell'ordinanza n. 40388/2021 (sotto allegata).
La vicenda processuale
Nonostante il reclamo del marito, che ha agito per ottenere la modifica delle statuizioni economiche relative al divorzio, la Corte d'Appello conferma la decisione presa dal Tribunale e riconosce in favore ella ex moglie un assegno divorzile di 700 euro mensili.
Omessa valutazione del mutamento delle condizioni economiche
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Il ricorrente nel ricorrere alla Corte di Cassazione espone i seguenti motivi:
- il decreto deve essere dichiarato nullo per motivazione assente, apparente o viziata in quanto la Corte di Appello ha considerato erroneamente come fatto nuovo e non come fatto idoneo a mutare i rapporti economici dei coniugi la sopravvenuta pensione di € 682,00 mensili percepita dalla moglie;
- in via subordinata il provvedimento va dichiarato nullo perché la Corte ha omesso un fatto decisivo, limitandosi a motivare la propria decisione per relationem, senza procedere a un raffronto delle condizioni economiche attuali economico degli ex coniugi;
- in via subordinata il provvedimento deve essere dichiarato nullo perché, accertata la sopravvenienza di fatti nuovi, il giudice adito avrebbe dovuto fare applicazione dei principi sanciti dalla SU n. 18287/2018 per quanto riguarda la determinazione dell'assegno di divorzio;
- si deduce poi la sopravvenienza di nuovi oneri a carico del ricorrente per la frequentazione da parte del figlio di un corso di studi universitario;
- si deduce infine l'errata affermazione della Corte, che ha considerato il contributo erogato al figlio per l'università come una dazione volontaria di denaro e non l'adempimento a un obbligo di mantenimento del figlio non autosufficiente.
Ai fini dell'assegno divorzile rilevano i fatti sopravvenuti
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La Cassazione ritiene i motivi fondati ed essendo collegati tra loro li tratta congiuntamente.
Prima di tutto chiarisce che il mutamento giurisprudenziale non è una causa sopravvenuta che può essere invocata per chiedere la modifica delle condizioni di divorzio, la giurisprudenza ha infatti funzione meramente ricognitiva del diritto esistente. Se però sopravviene un fatto nuovo questo sarà interpretato in base al nuovo orientamento.
Nel caso di specie il ricorrente ha dedotto la sopravvenienza della pensione della moglie e le maggiori spese sostenute per l'università del figlio.
Occorre quindi procedere a una nuova valutazione delle rispettive condizioni economiche e patrimoniali ai fini della quantificazione dell'assegno di divorzio, tendendo conto della durata del matrimonio, dell'età della ex, della finalità perequativa compensativa e assistenziale della misura, del contributo dato dalla ex moglie alla famiglia, del sacrificio delle sue aspirazioni professionali, nel rispetto di quanto sancito dalla richiamata SU del 2018.
Da cassare quindi il decreto, con rinvio alla Corte di Appello competente, che nel decidere la misura dovrà tenere conto dei principi appena enunciati al fine di accertare la spettanza o l'eventuale revocabilità dell'assegno di divorzio.
Scarica pdf Cassazione n. 40388/2021• Foto: 123rf.com