Per la Cassazione, se un soggetto chiede l'ATP deve anticiparne le spese, solo nel successivo giudizio di merito vale la regola della soccombenza, salvo compensazione

Le spese per l'accertamento tecnico preventivo

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Per consolidato orientamento, chi chiede l'accertamento tecnico preventivo deve anticipare le spese, che seguiranno poi le regole ordinarie della soccombenza, salvo compensazione, nel giudizio di merito in cui la consulenza sarà acquisita. Questo quanto ribadito dalla Cassazione nell'ordinanza n. 35510/2021 (sotto allegata).

La vicenda processuale

Nell'agire in giudizio una parte chiede l'accertamento tecnico preventivo per individuare i vizi presenti negli immobili di proprietà di una società immobiliare. Il Giudice del Tribunale liquida i compensi del consulente e li pone a carico delle parti, in solido, in via di anticipazione.

Spetta a chi chiede l'ATP anticipare le spese

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La società immobiliare ricorre in Cassazione perché, a suo dire, le spese dovevano essere poste solo a carico di chi ha richiesto l'accertamento tecnico preventivo.

Le spese per l'ATP seguono le regole nel successivo giudizio di merito

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La Corte accoglie il ricorso, ritenendo che quanto deciso dal Tribunale non è conforme al principio consolidato in quanto:

  • il regolamento delle spese segue la soccombenza e presuppone l'accertamento della pretesa attorea;
  • le spese per l'accertamento tecnico preventivo invece devono essere poste a carico di chi lo richiede e delle stesse si terrà conto nel successivo giudizio di merito, nel quale l'ATP sarà acquisito, in quanto spese giudiziali da porre a carico del soccombente, a meno che le spese non debbano essere compensate.

Leggi anche:

- Accertamento tecnico preventivo: le spese le paga chi lo richiede

- L'accertamento tecnico preventivo

Scarica pdf Cassazione n. 35510/2021

Foto: 123rf.com
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