Per la Cassazione, è lesiva del decoro professionale la liquidazione di una somma onnicomprensiva inferiore ai minimi tariffari

Avvocati e minimi tariffari

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È lesiva del decoro professionale la liquidazione di una somma omnicomprensiva (€ 300,00), inferiore ai minimi tariffari.

A stabilirlo è la Corte di Cassazione - Sez. VI - con l'ordinanza n. 37009/2021 (sotto allegata).

Liquidazione onnicomprensiva sotto i minimi: la vicenda

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Un contribuente impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale una intimazione di pagamento eccependo l'intervenuta prescrizione del tributo. La CTP accoglieva il ricorso compensando le spese di lite.

La Commissione Tributaria Regionale, chiamata a pronunciarsi sull'appello proposto dal contribuente avverso l'illegittima compensazione, accoglieva il ricorso e condannava l'Ufficio al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio quantificandole "in € 300,00 per il primo grado ed € 300,00 per il secondo".

Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per Cassazione invocando l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva operato una liquidazione delle spese legali in misura inferiore ai minimi tariffari, con conseguente lesione del decoro professionale.

Cassazione: liquidazione specifica dei diritti per ogni fase

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La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 37009 del 26/11/21 ha accolto il ricorso del contribuente affermando che: "è erronea nonché lesiva dei minimi tariffari (trecento Euro per il primo grado e trecento Euro per il secondo grado di giudizio) e del decoro professionale una liquidazione - come quella effettuata nel caso di specie dalla sentenza impugnata - omnicomprensiva, unitaria e non specifica dei diritti per ciascuna delle due fasi del giudizio di merito e la condanna alle spese è priva di qualsiasi specificazione relativa alle singole voci liquidate".

La Corte, inoltre, richiamando alcuni suoi precedenti, ha ribadito il principio secondo il quale "in materia di liquidazione degli onorari agli avvocati, qualora la parte abbia presentato nota specifica con l'indicazione delle spese vive sostenute e dei diritti ed onorari spettanti, il giudice non può procedere ad una liquidazione globale al di sopra delle somme richieste senza indicare dettagliatamente le singole voci che aumenta in conformità alla tariffa forense, dovendo consentire l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe applicabili alla controversia, anche in relazione all'inderogabilità dei minimi e dei massimi tariffari".

Scarica pdf Cass. n. 37009/2021

Foto: 123rf.com
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