Per la Cassazione è legittimata la madre che agisce per il mantenimento del figlio, anche se questi vive con il padre che può opporsi solo in sede di modifica delle condizioni

Opposizione al mantenimento in sede di modifica per fatti sopravvenuti

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La madre è legittimata a chiedere il mantenimento per il figlio anche se questo va a vivere con il padre e se agisce esecutivamente, in base al titolo formatosi in sede di separazione, il marito obbligato può opporsi in sede di modifica delle condizioni di separazione o divorzio se fa valere il fatto sopravvenuto della convivenza con il figlio. Questi i chiarimenti contenuti nell'ordinanza della Cassazione n. 37244/2021 (sotto allegata).

La vicenda processuale

Una madre promuove esecuzione forzata nella forma del pignoramento presso terzi nei confronti del coniuge, da cui si è separata, per ottenere il mantenimento in favore del figlio sulla base del decreto emesso in sede di divorzio. Il marito si oppone e il GdP accoglie l'opposizione, condannando la moglie a restituire le somme pignorate al marito e assegnate nel frattempo in suo favore. Il Tribunale invece sovverte la decisione.

Se il figlio non vive con la madre, spetta il mantenimento?

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A questo punto l'uomo ricorre in Cassazione lamentando l'assenza di legittimazione della moglie ad agire per il mantenimento del figlio perché questo non convive con lei, fatto verificatosi dopo successivamente alla formazione del titolo.

La madre è legittimata ad avere il contributo per il figlio

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Per la Cassazione il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile perché nel provvedimento sulla base del quale la donna ha agito esecutivamente è precisato che il contributo al mantenimento spetta alla donna anche se il figlio è collocato presso il padre.

La Cassazione ricorda che il Tribunale ha precisato che donna è l'unica legittimata a pretendere il pagamento dell'assegno. I fatti sopravvenuti, ovvero il fatto che il figlio sia andato a vivere con il padre, potevano essere fatti valere dallo stesso per ottenere la modifica delle condizioni della separazione o del divorzio, non in sede di opposizione all'esecuzione.

La sentenza risulta conforme alla giurisprudenza della Corte di legittimità. In relazione alla legittimazione all'azione esecutiva in base a titoli di formazione giudiziale che hanno a che fare con il contributo al mantenimento dei figli, in sede di opposizione all'esecuzione si possono far valere solo questioni che riguardano la validità e l'efficacia del titolo, non i fatti sopravvenuti, che possono invece essere oggetto del ricorso per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio.

Scarica pdf Cassazione n. 37244/2021

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