- Danni conseguenti alla nascita di una figlia malformata
- Errata valutazione del grado di diligenza medica richiesta
- Al ginecologo professionista è richiesta una diligenza superiore
Danni conseguenti alla nascita di una figlia malformata
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La Cassazione rigetta il ricorso avanzato da un medico nei confronti di una coppia, che si è vista negare il diritto di scelta e ha dovuto affrontare tutte le difficoltà che derivano dall'avere una figlia nata con malformazioni cardiache e alle dita. Gli Ermellini confermano così la decisione della Corte di Appello, che come il giudice di primo grado, ha affermato che dal medico ginecologo specialista ci si attende necessariamente un livello di diligenza e perizia superiori a quelli generali che caratterizzano la professione medica, con conseguente spettanza alla coppia dei danni riportati dalla donna e dalla famiglia nel suo complesso. Queste le conclusioni della Cassazione n. 29002/2021(sotto allegata).
La vicenda processuale
Una coppia di genitori agisce in giudizio per chiedere i danni conseguenti alla nascita della loro bambina, in quanto il ginecologo di fiducia, non effettuando i necessari approfondimenti morfologici nei tempi previsti dalla scienza medica, ha impedito alla coppia di optare per l'interruzione della gravidanza. La figlia è infatti nata affetta dalla sindrome di Apert e dalla tetralogia di Fallot, condizioni che le impediscono di condurre una vita normale.
In primo grado la domanda viene accolta, in Appello i danni alla minore vengono esclusi in quanto la stessa non può considerarsi come titolare di un "diritto a non nascere".
Errata valutazione del grado di diligenza medica richiesta
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Avverso la sentenza del giudice dell'impugnazione il medico ricorre in Cassazione sollevando quattro doglianze.
- Con il primo fa presente che la Corte d'appello ha errato nel valutare gli esami diagnostici e il grado di diligenza richiesto a un professionista.
- Con il secondo rileva l'errore della Corte dell'Appello nel considerare le malattie da cui era affetta la bambina, la volontà della donna d'interrompere la gravidanza e la prova di tale decisione.
- Con il terzo rileva l'errata valutazione di alcune testimonianze dalle quali è emersa la conferma della volontà abortiva della donna.
- Con il quarto ritiene nulla la sentenza per motivazione apparente a causa dell'errore in cui è incorsa la Corte di Appello nel quantificare i danni.
Al ginecologo professionista è richiesta una diligenza superiore
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La Corte di Cassazione, poco convinta delle tesi difensive del sanitario, rigetta il ricorso per le ragioni che si vanno a esporre.
Il primo motivo del ricorso è inammissibile in quanto, alla luce delle prove valutate dai giudici di merito la Corte di Appello ha imputato al medico ginecologo una carenza di diligenza e di perizia in quanto nella veste di professionista gli è richiesta una diligenza superiore a quella media della generale professione medica. Parametro che nel caso di specie non è stato rispettato considerato. Il sanitario avrebbe dovuto infatti vagliare più attentamente gli esami ecografici e fornire informazioni più dettagliate sulla possibilità di eseguire esami con una superiore capacità diagnostica.
Inammissibile e infondato il secondo motivo perché è stato accertato, al fine di tutelare la salute psichica della madre, che la bambina fosse affetta da malformazioni cardiache e alle dita. Accertamento compiuto in sede di merito perché inerente ai fatti e che non può essere messo in discussione in sede di legittimità perché finisce per tradursi nel tentativo di una rilettura dell'istruttoria, che non è consentita in sede di legittimità.
Manifestamente infondato il terzo motivo, con cui il medico lamenta l'errata percezione della volontà della donna a interrompere la gravidanza. Trattasi anche questo di un accertamento riservato al giudice di merito, che ha valorizzato ai fini del decidere non solo la richiesta di esami ecografici da parte della madre, ma ha poggiato la sua decisione sulle testimonianze rese, svalutando le "affermazioni di adesione al valore della vita date in contesti pubblici di cerimonie religiose quale il Battesimo."
Infondato infine anche il quarto motivo perché il ricorrente si limita a contestare una "duplicazione risarcitoria" senza spiegare però le ragioni di tale affermazione. La censura si rivela quindi inidonea a incidere negativamente sulla pronuncia della Corte di Appello.
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Scarica pdf Cassazione n. 29002/2021