Significato e valore dell'art. 7 della Costituzione. In particolare: il principio di separazione e di bilateralità nei rapporti tra Stato e Chiesa cattolica

Il significato dell'art. 7 Costituzione

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Articolo 7 Costituzione: "Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale."

Il significato dell'art. 7 della Costituzione è principalmente quello di introdurre la separazione tra l'ordine statale e quello religioso, rappresentato principalmente dalla Chiesa cattolica per motivi storici e identitari.

La norma, in sostanza, enuncia la laicità della nostra Repubblica, nel senso che l'attività legislativa e di governo che ivi si svolge non deve essere informata ad alcun precetto religioso, né d'altro canto gli esponenti del clero cattolico hanno alcun potere di interferire con le decisioni relative alla vita pubblica.

Eppure, il fatto stesso che una norma della carta costituzionale sia dedicata esclusivamente alla religione cattolica riflette la posizione differenziata rivestita da questa confessione rispetto a qualsiasi altra.

La decisione di adottare una norma specifica per la Chiesa cattolica, pure oggetto di discussione nell'ambito dei lavori costituzionali, fu infatti adottata perché quella cattolica viene considerata sostanzialmente come la religione degli italiani, per ragioni di tradizione, storia, cultura e appartenenza.

Articolo 7 Costituzione rapporti tra Stato e Chiesa

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Se da un lato lo Stato e la Chiesa mantengono la loro indipendenza, dall'altro hanno necessità di regolare i loro rapporti, dal momento che le rispettive attività si svolgono in massima parte sul medesimo territorio, quello italiano.

Al riguardo, la scelta è stata quella di confermare il valore dei Patti Lateranensi, stipulati in epoca fascista nel 1929 e rivisti con l'Accordo del 1984, con cui furono adottate intese più al passo con i tempi in tema di laicità dello Stato, di matrimonio concordatario

, divorzio, insegnamento della religione cattolica a scuola e finanziamento degli enti cattolici (con l'introduzione dell'8 per mille).

Le modifiche ai Patti Lateranensi: il principio pattizio

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Particolare rilievo rivestono le disposizioni dedicate alle modifiche dei Patti Lateranensi. Esse sono previste su un piano di parità e bilateralità, perché devono essere frutto dell'accordo delle due parti. È evidente che, in mancanza di tale accordo, lo Stato ha il potere di modificare il contenuto degli stessi attraverso una legge adottata con il procedimento rafforzato di revisione costituzionale ex art. 138 Cost.


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