- Malattia e infortunio professionisti
- Sospensione dei termini in caso di ricovero e cure domiciliari
- Applicabilità delle regole e sanzioni
Malattia e infortunio professionisti
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Della manovra 2022 è entrato a far parte definitivamente l'emendamento proposto dal senatore De Bertoldi, che per la prima volta ha stabilito che: "In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell'evento."
Valenza costituzionale della norma
La norma ha una valenza di rilievo nei confronti dei liberi professionisti che si occupano della materia tributaria, che fino a oggi non potevano permettersi di ammalarsi o di farsi male. In caso infatti di mancato rispetto di una scadenza tributaria, non per motivi futili, ma per un ricovero in ospedale, cliente e professionista non erano comunque giustificati.
Una regola del tutto contraria al diritto del professionista di potersi curare in caso di compromissione della salute, in palese violazione con il diritto alla stessa (sancito dall'art. 32 della Costituzione) e al principio che vieta ogni forma di discriminazione.
Sospensione dei termini in caso di ricovero e cure domiciliari
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La disciplina, contenuta dal comma 927 al 944 del testo definitivo della manovra, prevede in particolare la sospensione del termine perentorio stabilito in favore della PA, in relazione alle prestazioni che devono essere rese in favore di un cliente da un libero professionista quando quest'ultimo, a causa di un'inabilità temporanea collegata a un intervento chirurgico, un ricovero ospedaliero o cure domiciliari sostitutive, non è in grado di rispettare il termine tributario. Malattia o infortunio che possono derivare da causa di lavoro o estranea allo stesso.
La malattia viene quindi considerata finalmente una causa di forza maggiore che giustifica il mancato rispetto dei termini.
La sospensione, nel dettaglio, sarà così regolata:
- i termini relativi dell'adempimento sono sospesi dal giorno del ricovero in ospedale o dall'inizio delle cure domiciliari fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari;
- la degenza ospedaliera o le cure domiciliari devono essere superiori a 3 giorni;
- la sospensione del termine sarà applicabile per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista solo se tra le parti esiste un mandato professionale con data anteriore al ricovero ospedaliero o al giorno d'inizio della cura domiciliare;
- se la professionista è una donna e ha un parto prematuro i termini di adempimento sono sospesi dal giorno del ricovero per il parto fino al 30°giorno successivo. In caso invece d'interruzione della gravidanza oltre il terzo mese, i termini sono sospesi fino al 30° giorno successivo all'interruzione della gravidanza;
- infine in caso di decesso del libero professionista, purché esista un mandato professionale tra le parti con data antecedente all'evento infausto, i termini sono sospesi per 6 mesi a partire dalla data del decesso.
Nel periodo di sospensione dei termini perentori cliente e professionista non potranno subire sanzioni né conseguenze di tipo penale. Gli adempimenti sospesi dovranno essere eseguiti entro il giorno successivo alla scadenza del termine di sospensione suddetto e alle somme sospese dovute saranno applicati gli interessi al tasso legale da versare contestualmente all'imposta o al tributo e calcolati dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.
Al fine di evitare abusi si stabilisce che la sospensione potrà essere riconosciuta solo se il mandato professionale è anteriore all'evento che colpisce la salute del professionista e solo se viene inviata all'amministrazione competente certificazione medica che attesta gli stati d'inabilità sopra descritti o il decesso del professionista.
Applicabilità delle regole e sanzioni
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La regola della sospensione dell'obbligo potrà infine essere applicata agli studi associati e alle società di professionisti purché formate da meno di tre soci.
Chi beneficerà della sospensione suddetta sulla base di false dichiarazioni sarà soggetto alla sanzione minima di 2.500 euro fino a 7.750 e all'arresto dai sei mesi ai due anni. Ogni altra violazione delle disposizioni sarà punita con una sanzione pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro.
Scarica pdf Emendamento De Bertoldi• Foto: 123rf.com